La normativa regionale che regola la materia delle Tasse sulle Concessioni regionali è la L.R. n. 17/2013, mentre la normativa statale che riordina la materia è il d.lgs. n. 230 del 1991.
In sostanza, le Tasse sulle Concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate.
Si tratta, per lo più, di concessioni, autorizzazioni e licenze d'uso riconducibili ai seguenti settori di attività: igiene e sanità, caccia e pesca, agricoltura, acque minerali e termali, cave e torbiere, etc.
I principali soggetti obbligati al pagamento delle predette tasse sono: farmacie, ambulatori medici, alberghi, stabilimenti di produzione e smercio di acque minerali, società di trasporto passeggeri, etc.
Tali soggetti devono versare una tassa di rilascio al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione da parte della Regione o di altri enti delegati a svolgere la relativa funzione e, successivamente, versare una tassa di rinnovo annuale (di solito) entro il 31 gennaio di ogni anno.
La legge regionale n. 11/2014, all'art. 28 ha così disposto: "Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 17 (Riordino della disciplina in materia di tasse sulle concessioni regionali), deve interpretarsi nel senso che restano applicabili le previgenti disposizioni delle leggi regionali disciplinanti singole fattispecie di tassa di concessione regionale, quando prevedano soprattasse o altre misure integrative ovvero misure agevolative o riduttive, purché non siano in contrasto o incompatibili con la stessa legge n. 17/2013 e con la tariffa alla stessa allegata".
Disposizioni in materia di tributi regionali. Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali (importi in lire).
Disposizioni in materia di tributi regionali. Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali (importi in lire).