Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

 

Latassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita dall'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è tributo proprio della Regione finalizzato ad incrementare le disponibilità finanziarie per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli privi di mezzi.
La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, con sede legale nella Regione.
A decorrere dall'anno accademico 2009/2010 la tassa è dovuta, altresì, dagli studenti che si iscrivono ai corsi delle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, aventi sede legale nella Regione che rilasciano gli specifici diplomi accademici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da Università aventi sede legale in altre regioni.
Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione in unica soluzione all'atto di iscrizione.
Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale accettano le immatricolazioni e le iscrizioni previa verifica dell'avvenuto versamento della predetta tassa nella misura dovuta.
L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato, con effetto a decorrere dall'anno accademico 2009/2010, nella misura di € 70,00.

L'art. 18, comma 8, del d.lgs n. 68/2012, entrato in vigore il 15/06/2012, ha riformulato la disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a decorrere dall'a.a. 2012/2013 in questo modo: "Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato".


 
 
 
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