Con l'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (di seguito decreto legge) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stata introdotta un'addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a dieci euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque kilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. Con provvedimento del Ministero dell'Economia, emanato d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 7 ottobre 2011 sono state definite le modalità e i termini di pagamento dell'addizionale erariale che deve essere versata tramite Modello F24 - Versamenti con elementi identificativi - utilizzando gli appositi codici tributodefiniti con la risoluzione 20 ottobre 2011, n. 101.
Con l'art. 16 del D.L. n. 201/11 è stato stabilito che a partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque (185) chilowatt.
La suddetta addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60%, al 30% e al 15% e non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Il predetto periodo decorre dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
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