Rischio Idrogeologico

Con il termine "rischio idrogeologico" si descrive l'insieme di quei fenomeni o eventi naturali connessi prevalentemente alla rovinosa interferenza delle acque libere in superficie e/o all'interno del suolo che, producendo effetti, possono portare alla veloce trasformazione dell'ambiente fisico, a danni alle attività e alle opere antropiche, alla perdita di vite umane.

Questi eventi comprendono: 

  • frane e smottamenti;
  • alluvioni e inondazioni;
  • erosione costiera.
 

Conseguenza dei rischi idrogeologici sono le "calamità naturali", definite come eventi dannosi provocati dalle forze della natura. L'entità di una calamità naturale dipende non solo dalla furia dei fattori che la determinano, ma anche dagli elementi di rilevanza umana, quali le tecniche di costruzione utilizzate o le misure di prevenzione adottate.

Nel 2001 la Regione Molise ha concluso uno studio finalizzato all'individuazione delle criticità areali relativamente alle pericolosità da frana e idraulica.

Studio del rischio idrogeologico nella Regione Molise

 
 
 

Progetto IFFI

Il Progetto IFFI (Inventario dei fenomeni franosi in Italia), promosso e finanziato dal Dipartimento Difesa del Suolo del Ministero dell'Ambiente, costituisce il primo inventario omogeneo e aggiornato dei fenomeni franosi sull'intero territorio nazionale ed ha l'obiettivo di favorire la più ampia diffusione e fruizione delle informazioni alle amministrazioni locali, agli enti di ricerca e ai tecnici operanti nel settore della progettazione e della pianificazione territoriale. Anche per il territorio molisano, quindi, è possibile consultare una mappa recante informazioni dettagliate sui fenomeni franosi.

Mappa dei fenomeni franosi sul territorio molisano

 
 

Abitati da consolidare

Risale al 9 luglio 1908 la legge n. 445 relativa al "Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede".
 
Al primo elenco di abitati instabili predisposto in tale epoca seguirono numerosi aggiornamenti a testimoniare la diffusione delle problematiche alterative del suolo con coinvolgimento sempre più frequente di centri urbani o parti di essi e ciò spesso in coincidenza di progressivi ampliamenti delle zone urbanizzate.

 
 
Leggi e regolamenti in materia
 

NORMATIVA NAZIONALE

Per gli abitati ammessi a consolidamento trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. 06.06.2001 n.380 - "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", che confermano quelle già previste dalla L. 2/2/74 n.64:

A) Articolo 61- Abitati da consolidare (legge 2 febbraio 1974, n.64, art. 2) 
1.  In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

B) Articolo 89 - Parere sugli strumenti urbanistici (legge 2 febbraio 1974, n.64, art. 13) 
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione ("Comuni sismici") e quelli di cui all'articolo 61 ("Abitati da consolidare") devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2.Il competente ufficio regionale ("Servizio Geologico") deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.

 

Informazioni e Contatti

SERVIZIO GEOLOGICO - RAPPORTI CON AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE

Dirigente Responsabile: BARANELLO Sergio
 
Ufficio Rischio Geologico ed Idrogeologico - Campobasso
Responsabile: SCAPILLATI Nicola

Ufficio Amministrativo e rapporti con l'Autorità di Bacino
Responsabile: GIANNANTONIO Olga
 
Ufficio per la Microzonazione Sismica dei Centri Abitati in Prov. IS - Isernia
Responsabile: MONACO Rossella
 
Ufficio Gestione Informazioni Territoriali di Carattere Geologico
Responsabile: DE FRANCESCO Antonio

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO