Fino al 31/12/2014 per i veicoli ultraventennalidi particolare interesse storico e collezionistico (non adibiti ad usoprofessionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni)era prevista l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica inpossesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI (Auto-Moto ClubStorico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (FederazioneMotociclistica Italiana); per maggiori informazioni, si leggano i documenti inpdf sottostanti.
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge distabilità per il 2015) all'art. 1 comma 666 ha disposto modifiche(un'abrogazione parziale) dell'art. 63 della legge 342/2000.
A seguito delle citate modifiche, a partire dal periodo d'imposta decorrentedal 1° Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli)compresi trai 20 e i 29 anni sono assoggettati alla ordinaria tassaautomobilistica regionaleistituita con T.U. n. 39/1953 e disciplinatadalla legge n. 53/1983.
Dal 01° gennaio 2015, le date di scadenza dei pagamenti deiveicoli che fino al 31/12/2014 erano riconosciuti di particolare interessestorico e collezionistico e che sono compresi ancora trai 20 e i 29 anni,per l'anno 2015 e seguenti sono:
A) per le autovetture e pergli autoveicoli per il trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV (o conpotenza fiscale superiore a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre1997):
B) per gli stessi autoveicolidi cui alla precedente lettera con potenza effettiva fino a 35 KW o a 47 CV (o con potenza fiscale fino a 9 cavalli seimmatricolati fino al 31 dicembre 1997) e per tutti i motoveicolicon le seguenti modalità:
Con legge n. 145/2018, art. 1, comma 1048, è stata introdotta una nuova agevolazione per i veicoli con anzianità tra i 20 ed i 29 anni, che così stabilisce:"All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:1-bis.
Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianitàdi immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso delcertificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, dicui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e qualora tale riconoscimento distoricità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento dellatassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento".
Con legge n. 145/2018, art. 1, comma 1048, è stata introdotta una nuova agevolazione per i veicoli con anzianità tra i 20 ed i 29 anni, che così stabilisce:
"All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:1-bis.
Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento".
Restano vigenti le agevolazioniper i veicoli ultratrentennali di cui alla Legge 342/2000.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e imotoveicoli con le seguenti caratteristiche:
I veicoli storiciultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non èneppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennaleè posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa dicircolazione forfetaria pari a:
Euro 28,00 per gli autoveicoli
Euro 11,00 per i motoveicoli
La tassa forfetaria è dovuta perl'intera annualità (periodo gennaio - dicembre) e non è assoggettabile asanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non vapagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su areepubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta dipagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su stradada parte degli organi di polizia.