Riduzioni ed esenzioni per veicoli destinati ai disabili

La legge prevede l'esenzione dalpagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità deicittadini portatori di handicap o invalidi.
L'esenzione riguarda

  • le autovetture,gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
  • gli autoveicoli per trasporti specifici,
  • le motocarrozzette,
  • i motoveicoli per trasporto promiscuo,
  • i motoveicoli per trasporti specifici,
  1. con limitazione di cilindrata fino a2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

Il beneficio fiscale, che si applicasia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati perl'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore dihandicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria delveicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico (possiede, cioè, un reddito annuo nonsuperiore a 2.840,51 euro).
L'esenzione è concessa per un solo veicolo per disabile e la targa diquesto deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Sono previste quattro tipologie di esenzione:
1) Disabilità con patologia checomporta ridotte o impedite capacità motorie .
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatoredi handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte oimpedite capacità motorie,ma che nonrisulta contemporaneamente "affetto da grave limitazione della capacitàdi deambulazione" .
Il veicolo , sempre nei limiti di cilindrataprevisti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnicorisultante dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, siasolo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere ildisabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio, l'adattamento tecnicoalla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa,braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico),sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento deldisabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annessosistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole.Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è concessa purchévi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  1. minorazioni a condurre veicoli modificati secondo le proprie esigenze).
  • Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell'art.119 del Codice della Strada;
  • Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili);
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
 

a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.

  1. Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
 

2) Disabilità con patologia o conpluriamputazioni che comportano limitazione grave della deambulazione
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap oinvalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o dapluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissionimediche pubbliche, che riconoscono:

a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l'affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione,
c) la situazione di accertata gravità. Tale situazione si desume dalla L. 104/92 art.3 comma 3 o dalla documentazione rilasciata da commissioni mediche per soggetti con handicap fisico titolari dell'indennità di accompagnamento.

  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

3) Disabilità mentale o psichica
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap oinvalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale opsichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  1. Copia della carta di circolazione;
  2. Copia dei certificati, rilasciati da Commissionimediche pubbliche, che riconoscono:

a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) la disabilità di tipo mentale o psichico,
c) la situazione di accertata gravità,
d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.

  1. Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) la disabilità di tipo mentale o psichico,
c) la situazione di accertata gravità,
d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.

  1. 4) Disabilità per cecità o sordità
  2. Hanno diritto all'esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenticon un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi con eventualecorrezione, si veda legge n. 138/2001) ed i sordi, per i quali occorrefar riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell'Agenziadelle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all'art. 1, comma 2, recitatestualmente "...si considera sordo ilminorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durantel'età evolutiva ...".
  3. I l veicolo , sempre nei limiti di cilindrataprevisti, non necessita di adattamentotecnico.
  4. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
  1. Copia della carta di circolazione;
  2. Copia dei certificati, rilasciati da Commissionimediche pubbliche, che riconoscono:
  1. a) lo stato di handicap o di invalidità,
  2. b) l'affezione da cecità o sordità.
  1. Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido
 
 
 
 
 
 

Informazioni e contatti

Ufficio Tributi e Cura Atti Tecnico - Legali

Via Genova, 11 - Campobasso
Tel. 0874.314328 - Fax 0874.477953

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO