Imposte

 
  1. Imposta sul Gas naturale
  2. Imposta sulla Benzina per autotrazione
  3. IRAP
  4. IRPEF
 

Imposta sul Gas naturale

Oggetto del tributo č il consumo di gas naturale usato come combustibile. Questo tributo č stato istituito con il Decreto Legislativo 21 dicembre 1990 n. 398 ed č disciplinato a livello regionale dalla Legge regionale 31 dicembre 2004, n. 39. L'utente, consumatore finale, paga l'addizionale regionale con la bolletta del gas.

 
 

Imposta sulla Benzina per autotrazione

Dal 1° gennaio 2005, con Legge Regionale del 31/12/2004 n. 38, č stata istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono soggetti al pagamento di tale imposta i concessionari di impianti di distribuzione di carburante o le societā petrolifere che siano uniche fornitrici di tali impianti.

 
 

I.R.A.P.

Sono soggetti al pagamento dell'IRAP (Imposta regionale sulle attivitā produttive) tutti coloro che esercitano in modo abituale e continuativo un'attivitā autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazioni di servizi. Dal 1° gennaio 2000 le Regioni possono disciplinare con legge le procedure applicative dell'IRAP, tra le quali le modalitā di riscossione e di versamento dell'imposta.

  • le Societā, le persone fisiche egli enti che esercitano attivitā commerciale;
  • le persone fisiche, le societāsemplici ed equiparate che esercitano attivitā di lavoro autonomo;
  • gli enti privati noncommerciali;
  • i produttori agricoli;
  • gli enti e le amministrazionipubbliche.
  •  

Tutti i predetti soggetti devonopresentare la dichiarazione utilizzando il modello IRAP annualmente approvatodall'Amministrazione
finanziaria (Agenzia delle Entrate) con proprio provvedimento,specificando la regione beneficiaria.
Le attivitā connesse allagestione dell'IRAP sono attualmente svolte dall'Agenzia delle Entrate.

 
 
 

I.R.P.E.F.

L'addizionale regionale all'Irpef, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, č entrata in vigore il 1° gennaio 1998.
L'imposta č determinata applicando un'aliquota (fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza) al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di quest'ultima.
L'addizionale č dovuta alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il tributo; nel caso di lavoratori dipendenti o assimilati essa č dovuta alla Regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data delle operazioni di conguaglio.
Le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF applicate nella Regione Molise (art. 50 del D.LGS. n. 446/1997 e successive modifiche) sono le seguenti:

 
 
 
 
 
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