Vincolo Idrogeologico

La legge fondamentale forestale, contenuta nel Regio Decreto 3267 del 1923, stabilisce che sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con la natura del terreno possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilitą o turbare il regime delle acque. Per proteggere il territorio e prevenire pericolosi eventi e situazioni calamitose quali alluvioni, frane e movimenti di terreno, sono state introdotte norme, divieti e sanzioni.
In particolare l'art. 20 del suddetto R.D. dispone che chiunque debba effettuare movimenti di terreno che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria di boschi e dei terreni saldi ha l'obbligo di comunicarlo all'autoritą competente per il nulla-osta.
L'art.21, invece, regola anche le procedure per le richieste delle autorizzazioni alla trasformazione dei boschi in altre qualitą di colture ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.
Oggi le problematiche legate alla gestione delle risorse forestali e ambientali, della difesa del  suolo e degli approcci nei confronti delle problematica legata all'assetto idrogeologico del territorio sono evidenziate anche in altre recenti discipline di settore (D.Lgs. 227/01 e legge 353/2000).

 
 
 

Informazioni e Contatti

SERVIZIO: Fitosanitario regionale - Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste Biodiversitą e Sviluppo Sostenibile.

- Direttore del servizio:
Avv. CUCULO Fabio

- Ufficio: Vincolo idrogeologico, Nulla osta movimento terra e Autorizzazioni rimboschimenti compensativi:
Responsabile: PAPPALARDI Nicola


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