Art. 9, comma 6 - Nel caso di ampliamenti previsti all'art. 2 della L.30/09 e dimostrata l'impossibilità a reperire l'area per parcheggi, la somma da versare in cambio al Comune deve essere calcolata sull'intero valore (€. 1.290,46) indicato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1174 del 04.11.2008 oppure anche in percentuale ridotta nel caso di parcheggi a raso scoperti?

Il costo unitario max di costruzione per l'edilizia agevolata, da ultimo aggiornato con delibera di G. R. 1174/08 nell'importo di €. 1.290,46, è applicato alla superficie complessiva degli alloggi costituita dalla superficie utile residenziale e dal 60% delle superfici non residenziali e spazi per parcheggi.
Resta, poi, nelle determinazioni dell'Ente la definizione del costo anche in considerazione delle spese necessarie all'acquisizione delle aree ed alla realizzazione degli spazi per parcheggi così come previsto nell'ultimo periodo del comma 6, art. 9 della L.R. 30/09.

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