Le sole ''varianti sostanziali'' debbono seguire lo stesso iter procedurale del progetto originario, con la precisazione che i documenti progettuali da allegare sono quelli modificati rispetto al progetto già presentato.
Per le varianti ''non sostanziali'' il procedimento è disciplinato dall'articolo 10, commi 5, 6 e 7 del Regolamento attuativo, ai quali si fa rimando. Esse non sono soggette né all'autorizzazione sismica preventiva né al deposito sismico. L'appartenenza dell'intervento a tale fattispecie comporta, in ogni caso, che lo stesso deve essere progettato e realizzato in osservanza delle vigenti NTC e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico delle costruzioni.
Sulla base delle caratteristiche strutturali dell'intervento, una variante si può definire ''non sostanziale'' se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.
Rientrano, inoltre, tra le varianti ''non sostanziali'' le realizzazioni in corso d'opera di interventi "privi di rilevanza", nonché: