Procedure per le Varianti al progetto originario

 

Le sole ''varianti sostanziali'' debbono seguire lo stesso iter procedurale del progetto originario, con la precisazione che i documenti progettuali da allegare sono quelli modificati rispetto al progetto già presentato.

Per le varianti ''non sostanziali'' il procedimento è disciplinato dall'articolo 10, commi 5, 6 e 7 del Regolamento attuativo, ai quali si fa rimando. Esse non sono soggette né all'autorizzazione sismica preventiva né al deposito sismico. L'appartenenza dell'intervento a tale fattispecie comporta, in ogni caso, che lo stesso deve essere progettato e realizzato in osservanza delle vigenti NTC e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico delle costruzioni.

Sulla base delle caratteristiche strutturali dell'intervento, una variante si può definire ''non sostanziale'' se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.

Rientrano, inoltre, tra le varianti ''non sostanziali'' le realizzazioni in corso d'opera di interventi "privi di rilevanza", nonché:

  1. tipologia, delle orditure e di massa rispetto al progetto autorizzato;
  2. ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote, purché inferiore al 10 per cento degli interassi o delle quote in generale;
  3. ogni modifica sostanziale di singoli elementi strutturali, la quale non determini la necessità di una nuova verifica d'insieme della struttura;
  4. la variante che riguarda le strutture a pareti, quali quelle in cemento armato, muratura o legno, consistenti in piccoli spostamenti di porte o finestre nell'ambito dello stesso allineamento murario di piano e per la quale sia sufficiente una verifica locale dell'intervento; Atto: GIUNTA 2026/175 del 22-06-2026
  5. la realizzazione di aperture nei solai o le piccole modifiche a quelle già previste, per posizione e geometria, che non determinino un'apprezzabile variazione della rigidezza d'impalcato;
  6. altri interventi di modesta entità rispetto agli interventi previsti nel progetto principale che non alterino in modo significativo le ipotesi progettuali iniziali e per le quali siano necessarie, al più, solo delle verifiche locali;
  7. ogni piccola modifica agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, intercapedini, tamponature e divisori interni;
  8. la mancata esecuzione di interventi già autorizzati, purché tali interventi non abbiano influenza determinante sulle opere già eseguite o interferenti;
  9. la riduzione dimensionale delle opere previste purché tale modifica non determini la necessità di nuove verifiche o che non abbia influenza determinante sulle opere già eseguite o interferenti.
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