Procedure per gli adempimenti successivi correlati al processo costruttivo (Inizi lavori - RSU - DRE - Collaudi statici - Variazioni dei soggetti coinvolti)

 

Per il deposito delle Relazioni a Strutture Ultimate, delle Dichiarazioni di Regolare Esecuzione e dei Certificati di Collaudo Statico, il procedimento è disciplinato dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del Regolamento attuativo.


Comunicazione di Inizio Lavori (art. 6 comma 5 e art. 9 comma 3 della L. Regionale n. 9/2025)

Va inviata dal Direttore dei lavori al competente ufficio tecnico regionale tramite posta elettronica certificata (PEC).
Deve recare il riferimento al titolo sismico rilasciato (numero progetto e data) e deve essere vistata dal collaudatore statico nel caso in cui per l'intervento sia prevista tale figura

Relazione a strutture ultimate (art. 65 commi 6 e 7 del DPR 380/2001 e art. 10 L. Regionale n. 9/2025)

L'adempimento del Direttore dei lavori riguardante il deposito della Relazione a Strutture Ultimate deve essere svolto presso il competente sportello unico comunale , con precisi termini ed obblighi documentali.
Ricevuto l'atto, il medesimo sportello, dopo aver espletato gli adempimenti di propria competenza, rilascia al direttore dei lavori l'attestazione di avvenuto deposito della RSU prevista dal comma 7 dell'articolo 65 D.P.R. 380/2001 e provvede a trasmetterlo al competente ufficio tecnico regionale, accompagnato da nota di trasmissione o messaggio PEC.
La RSU deve contenere una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche vigenti e applicando le buone regole dell'arte .

Dichiarazione di Regolare Esecuzione (art. 65 comma 8-bis e art. 67 commi 8-bis e 8-ter del DPR 380/2001)

Le sopra citate disposizioni relative alla Relazione a strutture ultimate NON si applicano per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica (paragrafo 8.4.1 del D.M. 17/01/2018), e per gli interventi " privi di rilevanza " nei riguardi della pubblica incolumità.
Ne deriva che per tali interventi è necessario depositare la Dichiarazione di Regolare Esecuzione in ordine alla sicurezza statica e strutturale resa dal Direttore dei lavori. Essa, per espressa previsione normativa, sostituisce il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 67 commi 8-bis e 8-ter del DPR 380/2001.
Si ritiene che la DRE, in analogia alla RSU, vada inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) al competente sportello unico, dandone contestuale comunicazione al competente ufficio tecnico regionale.
In tali casi si ritiene necessario che il direttore dei lavori strutturali corredi la Dichiarazione di regolare esecuzione con gli allegati previsti per la Relazione a strutture ultimate; in particolare con i certificati di prova sui materiali secondo quanto riportato al capitolo 11 delle NTC 2018 e con i risultati di eventuali prove di carico effettuate.
Nella Dichiarazione deve essere espressamente attestata l'avvenuta osservanza delle norme sismiche e del progetto depositato, comprensivo delle eventuali varianti.

Collaudo statico (articolo 67 comma 7 del DPR 380/2001 e articolo 10 della L. Regionale n. 9/2025)

Si richiamano i contenuti del Capitolo 9 delle NTC 2018, che reca la disciplina delle operazioni di collaudo statico ed i connessi adempimenti posti in capo alla figura del collaudatore, tra i quali, per quanto qui di interesse, si evidenzia l'esame della Relazione a Strutture Ultimate ricevuta dal Direttore dei lavori.
Le norme contenute nell'art. 67 stabiliscono, tra l'altro, che il certificato di collaudo vada inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) al competente ufficio tecnico regionale, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
Il servizio sismico regionale, rilasciando il protocollo di ricezione, ne attesta il deposito .
Nel certificato deve essere espressamente attestata l'avvenuta osservanza delle norme sismiche e del progetto depositato, comprensivo delle eventuali varianti.

Variazioni dei soggetti coinvolti durante il processo costruttivo

Tutte le variazioni (impresa esecutrice, direttore dei lavori, collaudatore) vanno comunicate dai vari soggetti ai competenti uffici, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 15 del Regolamento attuativo, al quale si fa rimando.

Indicazioni procedurali comuni (articolo 14 del Regolamento attuativo)

È indispensabile che gli atti inviati in forma telematica siano sottoscritti dal tecnico redattore con firma digitale valida , al fine di dare agli stessi la piena efficacia giuridica.
È altresì necessario comprovare, contestualmente all'invio dell'atto, l'avvenuto assolvimento della dovuta imposta di bollo , nei modi previsti dalla legge.
Solo nel caso in cui gli invii degli atti abbiano seguito tutte le indicazioni procedurali sopra dette, i n analogia a quanto disposto dall'Allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, si ritiene al riguardo di poter desumere che, nell'ottica di una generale semplificazione delle procedure, come attestazione di avvenuto deposito possa intendersi valida anche la ricevuta di avvenuta protocollazione dell'atto .
La responsabilità della correttezza, della conformità e della completezza della documentazione e del rispetto delle normative rimane esclusivamente in capo al soggetto depositante e ai soggetti firmatari dei documenti depositati.
Tutti gli invii tramite PEC di atti difformi dalle presenti indicazioni, ovvero privi di sottoscrizione digitale valida, non potranno essere considerati validi ed efficaci a norma di legge, indipendentemente dall'avvenuta protocollazione della PEC.
I competenti Uffici potranno riservarsi, qualora ad un successivo esame della documentazione depositata si riscontrassero gravi carenze, di attivare la procedura di controllo sull'opera in questione.

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