Procedimento semplificato per opere "prive di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità

Gli interventi minori, classificati "privi di rilevanza" per la pubblica incolumità, sono quelli contenuti nel PRIMO degli elenchi riportati nell'ALLEGATO A.

L'elenco è riferito a nuove costruzioni e edifici esistenti afferenti alle classi d'uso I e II di cui al punto 2.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni vigenti approvate con DM 17/01/2018. Sono altresì da considerare ricompresi nell'elenco tutti quegli interventi che, ancorché non puntualmente inseriti, sono riconducibili, per tipologia e conseguenze per la pubblica incolumità, a quelli descritti nell'allegato.

Le opere e gli interventi di cui al citato elenco devono comunque essere realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni e della normativa urbanistica e edilizia. Parimenti devono essere realizzate sotto la direzione dei lavori di un tecnico abilitato nei limiti delle proprie competenze professionali e dotate del previsto titolo abilitativo edilizio.

 

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO (art. 12 L. Regionale n. 9/2025 e art. 9 del Regolamento attuativo)


Tali interventi sono soggetti al preavviso scritto e al preventivo deposito del progetto presso lo Sportello unico competente del Comune , nell'ambito del procedimento per il titolo abilitativo edilizio ai sensi delle vigenti leggi. Il progetto, pertanto, deve essere inviato al competente sportello unico comunale che, rilasciando il protocollo di ricezione, ne attesta il deposito.

Non si provvede ad effettuare l'invio degli atti alla Regione , trattandosi di opere che, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità.

Per tali interventi il progettista deposita gli elaborati essenziali ed assevera il rispetto delle necessarie condizioni, così come la rispondenza della progettazione delle opere alle norme tecniche in vigore deve essere asseverata da un tecnico abilitato, contestualmente al deposito del progetto. Nello stesso atto deve asseverare che le opere sono tra quelle riportate nell'elenco di cui all'Allegato A.

La documentazione minima da presentare all'Ufficio comunale competente per territorio è costituita da:

  1. asseverazione firmata dal progettista delle strutture contenente la dichiarazione che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini statici e sismici e che l'intervento rientra quelli riportati nell'elenco di cui sopra;
  2. relazione tecnica sintetica , firmata dal progettista delle strutture, contenente informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene utilizzato e realizzato. Laddove necessario occorrerà valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti dalla normativa vigente nonché eseguire le necessarie verifiche di stabilità in accordo alla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Il tecnico valuta, inoltre, le implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche, sismiche e ambientali del sito di intervento;
  3. elaborato grafico esecutivo , firmato dal progettista delle strutture, comprensivo di piante, sezioni, prospetti, carpenterie, armature, particolari costruttivi, debitamente quotati e sufficientemente esplicativi dell'opera/ intervento da realizzare;
  4. altri elaborati eventualmente previsti dalle norme tecniche di riferimento (es.: relazione geologica, relazione geotecnica e sulle fondazioni o altro).
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