Documentazione minima e contenuto dei progetti

La documentazione informatica da trasmettere deve obbligatoriamente comprendere gli allegati indicati nell'articolo 5 del  Regolamento attuativo  e riportati nell'ALLEGATO B (vedi appresso) alla Delibera di G.R.  n. 175 del 22/06/2026  (pubblicata sul BURM n. 45 del 1° luglio 2026).
 
La denuncia dei lavori, da redigere sull'apposita modulistica (PDF compilabile), diversa a seconda che si tratti di intervento soggetto al rilascio di Autorizzazione sismica ovvero di Deposito del progetto, e riportante tutti i contenuti in essa richiesti, a pena di irricevibilità, dovrà essere firmata digitalmente da tutti i soggetti per i quali è richiesta la sottoscrizione, coerentemente alle dichiarazioni di responsabilità in essa rese (committente, procuratore digitale, progettista strutturale, direttore dei lavori strutturale, impresa esecutrice, collaudatore statico e geologo se nominati). Il committente privato, privo di firma digitale, che firma la denuncia in maniera autografa, deve sempre allegare la copia digitale di un valido documento di identità personale.

Tutti gli elaborati progettuali, a pena di improcedibilità, dovranno essere firmati digitalmente oltre che dal tecnico (o dai tecnici) redattori della progettazione strutturale, anche dal direttore dei lavori strutturali. Non è necessario apporre (scansionandolo) il timbro professionale sui documenti digitali. Non è necessario allegare copia scansionata di un documento di riconoscimento del tecnico, in quanto la firma digitale garantisce già l'autenticità della sottoscrizione.

 

Nello spirito di massima collaborazione con tutti i soggetti che partecipano al procedimento, ed allo scopo di agevolare sia le operazioni di invio delle pratiche, sia quelle di verifica preliminare della ricevibilità e completezza della denuncia, si chiede di porre la massima attenzione, nella predisposizione degli elaborati progettuali, al rispetto delle seguenti indicazioni:

  • il contenuto minimo dei progetti strutturali è indicato nell'articolo 5, commi 4 e 5, del Regolamento regionale;
  • è necessario fare riferimento alle tabelle 1-2-3 contenute nell'allegato B ( check list per il controllo documentale );
  • è opportuno e che gli elaborati raggruppati sotto lo stesso numero (o lettera) vengano riuniti in un unico ''file' ', purché siano stati redatti dai medesimi soggetti;
  • le denominazioni di tali files-documento devono essere quelle indicate nelle colonne "nome file" riportate a pag. 4 del modello, in base al tipo di elaborato. Le stesse vanno indicate nel frontespizio dell'elaborato stesso;
  • una volta creati tutti i files-documento con i rispettivi programmi (editor di testo, disegni CAD, grafici, ecc.) occorre salvarli in formato pdf/A, al fine di garantire la loro non modificabilità, direttamente dal software. Per i disegni, se si vuole mantenere il rapporto di scala, nel salvataggio in PDF restare attenzione al mantenimento della scala e non impostare automatismi di ridimensionamento sulle misure della pagina;
  • per rendere più facili e ordinate le operazioni di invio conviene raggruppare in un'unica cartella tutti documenti da allegare, ognuno dei quali deve essere firmato digitalmente. Controllare bene le indicazioni fornite in merito ai documenti da allegare, il loro formato e l'obbligatorietà della firma digitale da apporre (non sono accettabili elaborati recanti scansioni di timbri professionali e di firme autografe);
  • controllare anche se ci sono limiti alla grandezza di ogni file e alla somma totale dei Mb degli allegati;
  • i file grafici (fotografie o derivati da raster) possono essere molto grandi per aver scelto una risoluzione esagerata rispetto all'effettivo uso di questi file, che saranno comunque visualizzati su monitor da 72 dpi e raramente stampati con risoluzione 200 dpi (massimo 300 dpi).
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