Per la classificazione degli interventi nei riguardi della pubblica incolumità si faccia riferimento alle definizioni contenute nell'art. 94-bis D.P.R. 380/2001 e nelle LINEE GUIDA approvate con Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 (G.U. 15/05/2020 n. 124, scaricabile in basso) recante "Approvazione delle linee guida statali per l'individuazione, dal punto di vista strutturale degli interventi nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all' articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001 ".
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)
(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019)
1.Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);
2.Le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
3.Le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
3 (bis).Le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
Gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.