Classificazione degli interventi nei riguardi della pubblica incolumità

Per la classificazione degli interventi nei riguardi della pubblica incolumità si faccia riferimento alle definizioni contenute nell'art. 94-bis D.P.R. 380/2001 e nelle LINEE GUIDA approvate con Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 (G.U. 15/05/2020 n. 124, scaricabile in basso) recante "Approvazione delle linee guida statali per l'individuazione, dal punto di vista strutturale degli interventi nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all' articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001 ".

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)
(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019)


 

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: (lettera così modificata dall'art. 9-quater della legge n. 156 del 2019)
  1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);
  2. Le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
  3. Gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
 
b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità: (lettera così modificata dall'art. 9-quater della legge n. 156 del 2019)

1.Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);
 2.Le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
3.Le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
3 (
bis).Le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

Gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

 
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