Normativa di riferimento

 

 

D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014

 

"Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale".
All'art. 10 comma 1 è previsto che, all'entrata in vigore del decreto stesso, " i Presidenti delle regioni subentrino relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti trai il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni".
All''art. 10, comma 2-ter del predetto decreto-legge n. 91 del 2014, è stabilito che, per l'espletamento delle attività di Commissario straordinario delegato, è consentito al Presidente della Regione di delegare apposito Soggetto Attuatore, che operi sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente stesso;
Al comma 4, dell'art. 10 richiamato, si stabilisceanche che per "le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi servizi e forniture, il Presidente della regione (in qualità di commissario straordinario delegato) può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate".

 

Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

 

L'art. 7, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che i Presidenti delle regioni, nell'esercizio del ruolo di commissari straordinari delegati, per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui agli accordi di programma stipulati con le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese delle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.


Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

 

"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" 
art. 36 ter comma 1 cambia la nomenclatura: C ommissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.
art. 36-ter comma 2 è previsto che i Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento e che tali interventi hanno preminente interesse nazionale .



 

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