La Tessera Europea di Assicurazione Malattia ( TEAM o EHIC) permette agli iscritti al Sistema Sanitario Nazionale (SSN) italiano di usufruire delle cure medicalmente necessarie durante un temporaneo soggiorno in altro Stato UE, nel Regno Unito, Liechtenstein, in Norvegia, Islanda ed in Svizzera. L'accesso alle cure è comunque regolato dalla normativa dello Stato ospitante, compresi gli eventuali costi a carico dell'assistito e non sono riconosciute le esenzioni italiane. Quindi se nel paese ospitante è prevista per gli assistiti la compartecipazione alla spesa dell'assistenza sanitaria può essere richiesto il pagamento della prestazione.
Per cure medicalmente necessarie si intendono (previa valutazione dei sanitari dello Stato ospitante):
Per informazioni su validità, uso e rilascio consulta la pagina TEAM del Ministero della Salute.
Inoltre, la TEAM può essere utilizzata dai cittadini extra UE iscritti al Sistema Sanitario Nazionale in possesso dei requisiti e delle condizioni previste nei Paesi UE e SEE, ad esclusione di Danimarca e Svizzera.
Per ottenere le prestazioni, puoi recarti direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM, che dà diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ti trovi. L'assistenza non sempre è in forma diretta e pertanto può essere richiesto il pagamento di un eventuale ticket (in Francia, ad esempio, è del 20% su ogni prestazione compreso il ricovero ospedaliero) che è a diretto carico dell'assistito e quindi non rimborsabile. Per evitare un addebito del 100% del costo, ricorda di verificare, se possibile nel momento d'accesso alle prestazioni o almeno all'atto delle dimissioni, che la TEAM sia stata effettivamente accettata (cioè che il prestatore di cure ne abbia fatto fotocopia o se ne sia trascritto i dati).
Ti ricordiamo in diversi Stati come, per esempio, in Svizzera ed in Francia (dove vige un sistema basato sull'assistenza in forma indiretta), il più delle volte viene richiesto il pagamento delle prestazioni. È bene sapere che il rimborso (eccetto, come detto sopra, per il ticket) può essere richiesto direttamente sul posto all'istituzione competente (alla LAMal per la Svizzera ed alla CPAM competente per la Francia). In caso contrario il rimborso dovrà essere richiesto alla ASL (link) al rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria. In genere il rimborso non è integrale ma è a pari al massimo alla tariffa pubblica di rimborso prevista nello Stato ospitante che l'ASL chiede alla sua omologa dello Stato di cura.
La TEAM attualmente non ti viene consegnata all'estero, sia che tu sia cittadino italiano o straniero regolarmente iscritto al Sistema Sanitario Nazionale.
Non puoi utilizzare la TEAM per cure di altissima specializzazione all'estero (cure Programmate - attestato di diritto S2) - perché in tali casi è necessaria un'autorizzazione che va richiesta preventivamente all'ASL, la quale la può rifiutare in assenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria: viene infatti verificato, sulla base di una valutazione clinica e giuridica, se è possibile ottenere la prestazione richiesta in tempi adeguati in Italia al medesimo livello di qualità e sicurezza. Anche le cure programmate non sono ottenibili da pazienti di cittadinanza non comunitaria in Danimarca ed in Svizzera.
Il certificato sostitutivo provvisorio della TEAM viene rilasciato dall'ASL a tutti coloro che hanno diritto alla TEAM ed al pari di questa non è accettato in Danimarca ed in Svizzera nel caso di cittadini non aventi la cittadinanza comunitaria
Puoi richiedere alla tua ASL di appartenenza [inserire link] un certificato sostitutivo della TEAM solo nei seguenti casi eccezionali:
Art. 19 del Reg. CE 883/2004
Art. 67 del Reg. CE 987/2009
Decisione S 1/2009 della Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza sociale
Decisione S 2/2009 della Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza sociale
Decisione S 3/2009 della Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza sociale
Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2010 Aggiornamento del decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni, attuativo del comma 1 dell'articolo 50 della legge n. 326/2003
Decreto dell'11 marzo 2004 Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS)