Verifica Preliminare

 

La procedura  è regolamentata dall'art.6 comma 9  del d.lgs 152/2006 ed è avviata dal Proponente in ragione della presunta assenza di potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente derivanti dall'intervento di modifica, estensione o adeguamento tecnico, finalizzato a migliorare  il rendimento e le prestazioni ambientali,  dei progetti sottoposti alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale e/o Valutazione di Impatto Ambientale.


" Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale".

 

Modulistica

 
 
 
 

 
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