Da qualche giorno, esattamente dal 26 agosto, è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 che modifica il Codice dell'Ambiente mediante un'operazione di rinnovamento e adeguamento che interessa oltre il settanta per cento del suo articolato. Si tratta, dunque, di un intervento di ampia portata che si è reso necessario per eliminare alcune criticità emerse nel tempo da parte di Amministrazioni pubbliche ed operatori economici e per recepire le non poche modifiche apportate per effetto delle numerose direttive comunitarie recepite negli ultimi due anni.
Il Decreto legislativo 128/2010 interviene sulla Parte I (Disposizioni generali), nonché sulle Parti II (Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Integrated Pollution Prevention and Control) e V (Aria) del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, modificando le procedure per la VIA e per la VAS, e dettando nuove disposizioni in materia di inquinamento atmosferico, con novità anche sanzionatorie.
Viene inoltre introdotta, all'interno del Codice ambientale (Parte II) la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con conseguente abrogazione del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59.
Le Regioni hanno tempo dodici mesi per adeguare il proprio ordinamento ai principi introdotti dal legislatore. Le procedure di VIA, VAS ed AIA avviate prima del 26 agosto 2010 si concludono in base alle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.
La Struttura dell'Assessorato all'Ambiente regionale si è già attivata per le necessarie modifiche alla normativa regionale in merito ai propri ambiti di competenza attraverso l'elaborazione di Linee guida utili a semplificare l'attività degli Enti pubblici che si trovano a dover porre in essere procedure complesse quali la Valutazione Ambientale Strategica.
In merito a quest'ultima, si ribadisce che essa si conclude con l'approvazione del Piano o Programma modificato secondo le risultanze del parere motivato e delle consultazioni pubbliche.
Il Decreto 128/2010 prevede anche, in un'ottica di semplificazione ed economicità, il coordinamento delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione al fine di evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei tempi.
Nel Decreto, inoltre, viene chiarito che le modifiche di piani e programmi conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole, che hanno l'effetto di variante ai citati Piani o Programmi, fermo restando l'eventuale applicazione delle norme sulla Valutazione d'Impatto Ambientale, non determinano la necessità di eseguire la Valutazione Ambientale Strategica.
Le novità previste nel Decreto verranno inserite nelle Linee guida che saranno sottoposte a breve all'approvazione della Giunta regionale.