Art. 6 - "Interventi straordinari per la realizzazione di edilizia sociale e ricettivo-complementare" - Profili applicativi.

Premesse

Per la valutazione e l'approvazione di detti interventi la legge richiama la procedura del programma integrato di intervento, previa convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 241/90 alla quale partecipano gli enti o organi interessati previsti  dalla legge regionale 17/99 in materia di accordi di programma.

Dunque, visto che la L.R. 30/09 prevede per la "valutazione ed approvazione" dei programmi in oggetto la "procedura dei programmi integrati di intervento", atteso che detta procedura, in assenza di una disciplina nazionale (già dichiarata incostituzionale perché di competenza regionale) e in assenza di una disciplina legislativa regionale specifica, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L.R. 17/99 è quella dell'accordo di programma ("Gli accordi di programma previsti dalla presente legge possono essere stipulati anche ai fini dell'adozione e all'attuazione dei programmi integrati di intervento ..." art. 6, comma 3, L.R. 17/99), può ritenersi che la procedura richiamata dal Legislatore nell'art. 6 in esame è proprio quella dell'accordo di programma.

Inoltre, si ricorda che la Giurisprudenza è pacifica nel riconoscere che l'istituto dell'accordo di programma introdotto dal T.U.E.L è uno strumento duttile di azione amministrativa preordinato, senza rigidi caratteri di specificità, alla rapida conclusione di una molteplicità di procedimenti tutte le volte in cui il loro ordinario svolgimento richiederebbe l'espletamento di più subprocedimenti, indispensabili per la ponderazione di interessi pubblici concorrenti.

La norma di legge in sostanza prevede uno strumento che rende più spedita ed efficiente l'azione amministrativa, senza esclusione di opere di iniziativa privata, specie quando esse assumano rilevanza di interesse pubblico, come nel caso di specie. Il procedimento previsto dall'art. 6 della Legge regionale 30/09 ha natura chiaramente derogatoria rispetto a quello ordinario contemplato nella normativa vigente; tuttavia non può prescindere dall'assicurare alla Regione quel potere di intervento in via generale riconosciutole dall'ordinamento in sede di formazione dell'atto complesso costituito dal P.R.G. e sue varianti a tutela delle competenze attribuitele in materia urbanistica. In sostanza la variante urbanistica è una fase meramente strumentale alla realizzazione dell'opera che, invece, è l'oggetto sostanziale della procedura e rientra tra gli obiettivi di sostegno all'edilizia c.d. sociale, il cui perseguimento è di competenza del Comune.

Alla luce di quanto sopra, la competenza primaria sul programma di interventi è del Comune; tanto rileva al fine dell'individuazione dell'organo competente ad approvare con atto formale l'accordo, che dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale. La proposta di accordo di programma dovrebbe essere approvata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 17/1999.
Tuttavia, atteso che la proposta non presenta aspetti di discrezionalità politica, dettando la L.R. i necessari parametri di riferimento, si ritiene che, qualora il Comune abbia già approvato uno schema di convenzione per "edilizia sociale" e/o edilizia agevolata o convenzionata e lo stesso costituisca parte integrante della  proposta di accordo, la proposta stessa possa essere formalizzata dal dirigente comunale.

Tutto ciò premesso il Comitato è del parere che si possa adottare la procedura di seguito descritta:

1.
Indizione Conferenza di Servizi.

2.  Al programma costruttivo, che deve essere corredato di apposito schema di convenzione redatto in conformità alla convenzione tipo ai sensi della deliberazione di Consiglio Regionale n. 180/78 con gli eventuali successivi aggiornamenti di costo rispetto a quelli di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1174 del 4.11.2008, è data adeguata pubblicità ai sensi e per gli effetti della L. 1150/1942 con i termini ridotti di cui agli artt. 6 e ss. della L.167/62 (giorni 20 + 30).

3. Svolgimento Conferenza di Servizi alla quale la Regione partecipa secondo le modalità determinate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. 17/99.

4. Conferenza di servizi decisoria nella quale si esaminano le osservazioni e/o   opposizioni presentate e si controdeduce in merito alle stesse. L'accordo si raggiunge  con il consenso unanime delle amministrazioni interessate.

5. Approvazione dell'esito della Conferenza dei Servizi decisoria e pubblicazione sul B.U.R.M.

6. Deliberazione del Consiglio Comunale di ratifica del provvedimento entro 30 giorni dalla notifica.

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