AMMORTIZZATORI IN DEROGA - ANNO 2016: PUBBLICATE LE ISTRUZIONI OPERATIVE

 
 

DA3 - Servizio politiche per l'occupazione

 
 
 
 
 

In seguito nell'Accordo Quadro Territoriale sottoscritto fra la Regione Molise e le parti sociali in sede di Commissione Regionale Tripartita in data 29 dicembre 2015, sono state definite le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, con validità temporale dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Il provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise  n.01 del 11gennaio 2016. Gli interventi in deroga alla vigente riguarderanno le seguenti tipologie:

  • A) La concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, sarà accordata in favore dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 2082 e 2083 del codice civile, con unità produttive ubicate nella Regione Molise
  • Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali:

situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
crisi aziendali;
ristrutturazione o riorganizzazione.

In nessun caso il trattamento di cui alla lettera A può essere concesso in caso di cessazione, in tutto od in parte, dell'attività di impresa.

B) La concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, sarà accordata anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse attribuite in favore di: personale dipendente delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, degli studi professionali e degli Enti di Formazione professionale accreditati presso la Regione Molise, ubicati nel territorio regionale; ulteriori aziende le cui situazioni oggettive verranno valutate di volta in volta all'interno della sottocommissione regionale tripartita

La concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Mobilità sarà garantita ai lavoratori:

  • disoccupati ai sensi del D.lgs. 181/2000, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1 della L. 223/91;
  • che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • provenienti da imprese di cui all'articolo 2082 e 2083 del codice civile;
  • che, alla data di decorrenza del trattamento, abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, anche non continuativi.

La concessione dei trattamenti di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui all' articolo 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse attribuite in favore di ulteriori lavoratori le cui situazioni oggettive verranno valutate di volta in volta all'interno della Sottocommissione Regionale Tripartita.

I periodi di CIG in deroga complessivamente concedibili, per le imprese di cui alle lettere A) e B), non possono superare il limite di tre mesi dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, calcolati nell'arco di un anno solare, tenendo conto di tutti i trattamenti concessi dal 1 gennaio 2016. Nel computo dei periodi di cui sopra si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga.

A decorrere dal 1 gennaio 2016 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento di Mobilità in deroga può essere concesso per non più di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R. n. 218 del 1978.
Sono esclusi dall'accesso alle prestazioni di Mobilità in deroga i lavoratori che beneficiano dell'indennità di disoccupazione ordinaria o di ASPI/mini ASPI e/o NASpI legata alla cessazione del rapporto di lavoro. Non è possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione del trattamento di mobilità ordinaria, dell'indennità ASpI o MiniASpI e/o NASpI delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso.

L'avvio delle procedure di concessione della CIG in deroga è a carico delle imprese operanti nella Regione Molise e prende avvio con una comunicazione alle rappresentanze sindacali dell'intento di richiedere interventi di integrazione salariale e con la presentazione contestuale, alla Direzione Generale III (Lavoro e Formazione Professionale) della Regione Molise, della domanda di esame e della situazione aziendale.
L'iter procedurale di concessione delle Mobilità in deroga è avviata dai lavoratori attraverso una procedura on-line, da effettuarsi sul sito dell'INPS, oppure per il tramite dei patronati e/o altre categorie abilitate, previa verifica dei requisiti presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente. La richiesta deve essere inoltrata entro il termine di 60 giorni dalla data di licenziamento, dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito o dalla data di pubblicazione delle Istruzioni Operative. Le imprese/datori di lavoro e i lavoratori possono presentare domanda di concessione dei relativi trattamenti in deroga entro e non oltre il 31 Dicembre 2016.
I trattamenti in deroga saranno concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse assegnate alla Regione Molise.
L'erogazione del trattamento di CIG e Mobilità in deroga è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con onere a carico di Ente diverso dall'INPS.

 

Documentazione

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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