Parco eolico, il Consiglio di Stato respinge il ricorso della società Wpd Molise Vento srl dando ragione alla Regione Molise. Soddisfatti Frattura e Facciolla

Facciolla: "La Giustizia amministrativa ancora una volta dà ragione alla visione e alle azioni che assumiamo"
Facciolla: "La Giustizia amministrativa ancora una volta dà ragione alla visione e alle azioni che assumiamo"

"Una sentenza che conferma la correttezza deiprovvedimenti adottati dalla Giunta regionale e qualifica le nostre scelte inmateria di tutela del patrimonio ambientale e culturale. Con il presidentePaolo Frattura andiamo avanti nell'adozione di politiche corrette e legittime aesclusivo beneficio del nostro territorio molisano e della qualità di vita chevogliamo garantire ai nostri cittadini. La Giustizia amministrativa ancora unavolta dà ragione alla visione e alle azioni che assumiamo".

Lo dichiara l'assessoreall'ambiente, Vittorino Facciolla, esprimendo con il presidente della RegioneMolise, Paolo di Laura Frattura, soddisfazione per la sentenza del Consigliodi Stato relativa al ricorso della Società Wpd Molise Vento srl contro ilComune di Roccamandolfi, la Regione Molise e il Ministero dell'ambiente, circala realizzazione di un impianto eolico nel territorio di Roccamandolfi. Ilverdetto conferma la correttezza dell'operato regionale.
Depositata il 14gennaio 2016, la sentenza ritiene legittimi i provvedimenti impugnati dallaSocietà e respinge la domanda di risarcimento danni. Il ricorso al Consiglio diStato, contro sentenze di primo grado favorevoli alla Regione Molise, è statoavviato dalla Società proponente il progetto del parco eolico prevalentementesu questioni inerenti la tempistica di presentazione dell'istanza inriferimento a norme sopravvenute, maggiormente restrittive per la realizzazionedell'impianto.

Tali normefacevano salvi gli impianti per i quali alla data di emanazione della nuovanorma (D.M. 17/10/2007), fosse stato avviato il procedimento di autorizzazionemediante deposito del progetto. Oltre alla conferma del divieto assoluto direalizzazione di nuovi impianti eolici in aree ZPS (Zone a Protezione Specialedi cui alla Direttiva 92/43/CEE e D.P.R. n.357/1997 e smi), senza necessità delprevio esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, neilimiti strettamente necessari alla salvaguardia delle specie ornitiche tutelatee dei relativi habitat, la sentenza osserva che il 'favor' espresso dai diversiranghi normativi comunitari e nazionali per la realizzazione di impiantienergetici da fonti rinnovabili non è in sé espressione di un interessepubblico in assoluto prevalente sugli altri che con lo stesso possono venire inconflitto.
In sostanza siafferma che 'ben può il legislatoreindividuare l'esistenza di interessi pubblici di maggior rilievo da tutelare edindividuare fattispecie nelle quali quest'ultimi prevalgono sul richiamato'favor' alla costruzione di impianti eolici. Si ritiene legittima la scelta dellegislatore effettuata all'esitodella valutazione comparativa dei diversi interessi coinvolti, che siesprime dando prevalenza ad uno di essi, tutte le volte in cui essa siagiustificata, logica e ragionevole'.

La sentenza,dunque, conforta le scelte della Giunta regionale che, in qualità di AutoritàCompetente per la Valutazione di Impatto Ambientale, ha rilasciato giudizisfavorevoli di compatibilità ambientale per la realizzazione di impianti eolicisul territorio molisano, facendo prevalere nella comparazione degli interessila tutela del Patrimonio Ambientale, sulla scorta dei contributi negativimotivati nelle dettagliate relazioni degli uffici territoriali del Ministeroper i Beni e le Attività Culturali.



 

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