Capo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
DECORRENZA DELLE FUNZIONI
E PREROGATIVE DEL CONSIGLIERE REGIONALE
Art. 1
I Consiglieri Regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano le prerogative ed i diritti inerenti alla carica all'atto della proclamazione.
Capo II
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO
PRESlDENZA PROVVISORIA
Art. 2
Adempimenti preliminari del Consiglio
Nella prima seduta di ogni legislatura, convocata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, l'Assemblea è presieduta provvisoriamente dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.
Fungono da Segretari i due più giovani Consiglieri presenti.
Capo III
DEL PRESIDENTE
E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Art. 3
Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza
Il Consiglio Regionale procede, come primo suo atto, alla nomina dell'Ufficio di Presidenza, con l'elezione di un Presidente, di due Vicepresidenti e di due Segretari.
All'elezione dell'ufficio di Presidenza si provvede con le modalità e le procedure previste dall'art. 14 dello Statuto.
art. 4
Attribuzioni del Presidente del Consiglio
Il Presidente rappresenta il Consiglio Regionale, sovraintende sl suo funzionamento e ne assicura il buon andamento facendo osservare lo Statuto ed il Regolamento.
Il Presidente inoltre:
- convoca il Consiglio e ne dirige i lavori;
- riunisce l'Ufficio di Presidenza e ne dirige i lavori;
- invia al Commissario del Governo per il controllo le leggi e gli atti amministrativi deliberati dai Consiglio;
- insedia le Commissioni permanenti per l'elezione dei rispettivi Uffici di Presidenza;
- assegna alle Commissioni, secondo la loro competenza per materia e sulla base di un giudizio di prevalenza, gli atti sui quali esse devono riferire. La competenza a risolvere eventuali controversie spetta all'Ufficio di Presidenza, che esprime altresì parere in materia ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- esegue quanto disposto dagli articoli 34 - 3° comma e 35 - 1° comma dello Statuto;
- esercita le attribuzioni conferitegli dal Regolamento di contabilità interna;
- invia ai Gruppi Consiliari proposte di legge, atti e documenti di informazione e studi;
- trasmette alla Giunta Regionale, nei termini previsti dallo Statuto per l'iscrizione nel bilancio annuale della Regione, il preventivo di spesa del fabbisogno del Consiglio in osservanza delle leggi vigenti;
- assicura le attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessaria per favorire lo svolgimento delle funzioni delle Commissioni Consiliari e del Consiglio;
- accredita previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, presso il Consiglio i rappresentanti della stampa quotidiana periodica e degli altri organi di informazione.
La residenza ufficiale del Presidente è nel Capoluogo regionale.
Art. 5
Attribuzioni dei Vicepresidenti
I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. Adempiono altresì alle singole funzioni di competenza del Presidente che vengono eventualmente loro delegate.
Art. 6
Compiti de Segretari
I Segretari collaborano con il Presidente per il regolare andamento dell'attività del Consiglio; sovrintendono a turno alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono il verbale delle sedute segrete; danno lettura dei processi verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato all'Assemblea; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto e per accertarne il risultato; verificano la fedele stesura e la fedele riproduzione dei resoconti delle sedute; sovrintendono alla redazione del processo verbale delle adunanze dell'Ufficio di Presidenza. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno dei Consiglieri presenti a svolgere le funzioni di Segretario.
Art. 7
Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente del Consiglio e resta in carica sino all'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza.
I Vicepresidenti, a turni mensili, sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.
Qualora il Vicepresidente di turno risulti anch'esso impedito od assente, la presidenza è assunta dal secondo Vicepresidente senza che ne risulti modificato il turno stabilito:
Il Presidente può comunque delegare ai Vicepresidenti lo svolgimento di singole funzioni proprie.
Alle riunioni partecipa, con voto consultivo, il Segretario dell'Ufficio di Presidenza.
L'Ufficio di Presidenza, oltre alle funzioni previste dall'art. 15 dello Statuto:
a) predispone lo stato di previsione annuale della spesa occorrente per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni, dei Gruppi consiliari e dei relativi uffici e richiede alla Giunta Regionale di iscrivere nel progetto di bilancio della Regione l'ammontare globale della spesa medesima, sotto il capitolo: "Spese per il funzionamento del Consiglio Regionale";
b) amministra i fondi inscritti in detto stato di previsione, approvato dal Consiglio in allegato al bilancio regionale;
c) propone all'approvazione del Consiglio il Regolamento di Amministrazione e Contabilità per la gestione di detti fondi;
d) provvede, anche con ordini di servizio, a tutti i servizi interni del Consiglio;
e) assicura ai Gruppi consiliari gli strumenti ed i mezzi necessari per il loro funzionamento, a norma dell'art. 11 dello Statuto;
f) decide sui ricorsi circa la composizione delle Commissioni;
g) decide sulle giustificazioni delle assenze alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni;
h) delibera su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente;
i) presenta annualmente all'approvazione del Consiglio, dopo averlo sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei Conti, il rendiconto delle spese sostenute a norma del presente articolo;
l) delibera il conferimento di incarichi di consulenza da fornire agli organi consiliari, determinandone l'ammontare dei compensi e dei rimborsi;
m) promuove, nell'interesse del Consiglio, convegni, studi e ricerche;
n) esprime pareri in caso di consultazioni con il Parlamento o con il Governo;
o) nomina le delegazioni consiliari secondo criteri di rappresentatività e ne designa il coordinatore;
p) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni consiliari;
q) delibera l'accreditamento presso il Consiglio dei rappresentanti della stampa quotidiana e periodica e degli altri organi di informazione;
r) disciplina l'accesso del pubblico nella sala del Consiglio;
s ) esercita le altre funzioni demandate ad esso dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
Nell'esercizio delle predette funzioni l'Ufficio di Presidenza può volta per volta stabilire, ove lo ritenga opportuno, di affidare a singoli suoi componenti incarichi di ricerca, studio e documentazione, con l'obbligo di riferire all'Ufficio ai fini delle deliberazioni collegiali da adottare.
Art. 8
Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza e convocato dal Presidente, d'ufficio o su richiesta motivata di almeno due componenti. Cinque giorni prima della riunione dovrà essere trasmesso ai singoli componenti l'ordine di convocazione con l'indicazione degli argomenti da esaminare, predisposto dal Presidente anche sulla base delle richieste dei singoli componenti e delle deliberazioni dell'Ufficio.
In caso di assoluta necessità ed urgenza, l'Ufficio di Presidenza può essere convocato almeno ventiquattro ore prima della riunione.
I componenti l'Ufficio di Presidenza possono deliberare altresì che l'organo si riunisca a giorni determinati e ricorrenti. In tal caso l'Ufficio si intende automaticamente convocato alle date fissate e l'ordine dei lavori della seduta successiva è approvato di volta in volta.
L'Ufficio di Presidenza delibera con la presenza del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce e di almeno due componenti, salvo i casi in cui la legge prescrive la presenza di tutti i componenti assegnati.
Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono sottoscritte dal Presidente e dal funzionario che svolge le funzioni di Segretario.
Copie ed estratti sono rilasciati dal funzionario medesimo.
All'inizio di ogni seduta l'Ufficio approva il processo verbale relativo alla seduta precedente.
Capo IV
DELLA COMMISSIONE
PER LA VERIFICA DELLE ELEZIONI
Art. 9
Nomina della Commissione
Il Presidente del Consiglio, come primo suo atto, nomina la Commissione per la verifica delle condizioni di eleggibilità.
La Commissione è composta da un rappresentante di ciascun Gruppo politico ed elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario.
Art. 10
Irrinunciabilita' dell'incarico
I Consiglieri prescelti per la costituzione della Commissione di cui al precedente articolo non possono rifiutare la nomina se non ricorrano gravi e giustificati motivi.
Art. 11
Obbligo dei Consiglieri di dichiarare il proprio status
La Commissione di cui al precedente art. 9 procede all'esame delle condizioni di eleggibilità di tutti i Consiglieri. A tal fine, contestualmente alla costituzione della Commissione, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a comunicare il proprio status anche in relazione ad eventuali condizioni di incompatibilità o ineleggibilità.
La Commissione prende in esame le condizioni di stato di tutti i Consiglieri, anche sulla base di denunzie amministrative o di notizie comunque acquisite.
Art. 12
Termine dei lavori
La Commissione di cui all'art. 9 deve concludere i suoi lavori nel più breve termine e, comunque, non oltre il 45° giorno della nomina.
Nei quindici giorni successivi deposita presso la Presidenza del Consiglio una relazione contenente proposte in ordine alla convalida o meno di ciascun Consigliere.
In caso di denunzie amministrative, o comunque di segnalazioni scritte, le proposte di convalidare o meno l'elezione dei Consiglieri interessati devono essere motivate.
Art. 13
Scioglimento della Commissione
Salvo che il Consiglio Regionale non intenda richiedere un supplemento d'attività, la Commissione esaurisce le sue funzioni con la delibera consiliare che decide sulle proposte della Commissione stessa.
Si riunisce ulteriormente, senza necessità di rinnovo a richiesta del Presidente del Consiglio, nelle ipotesi previste dal successivo art. 15.
Art. 14
Esclusione di altri Consiglieri dalle sedute della Commissione. Presentazione di memorie e richiesta di audizione
Alle sedute della Commissione per la verifica delle condizioni di eleggibilità non possono partecipare altri Consiglieri. I Consiglieri possono comunque depositare documenti e memorie e devono essere sentiti di persona a loro richiesta.
A tal fine, gli interessati debbono comunque essere messi a conoscenza degli eventuali casi di ineleggibilità o di incompatibilità accertati o soltanto denunziati.
Art. 15
Decadenza o incompatibilità sopravvenuta
Se durante il quinquennio viene sollevata questione di decadenza o di incompatibilità per causa sopravvenuta nei confronti di un Consigliere la cui elezione sia già stata convalidata, o se si verifica ipotesi di sostituzione degli eletti, il Presidente del Consiglio convoca immediatamente la Commissione per la verifica delle condizioni di eleggibilità, che provvede nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli del Capo IV.
Capo V
DEI GRUPPI CONSILIARI
Art. 16
Composizione dei Gruppi consiliari
I Gruppi consiliari sono formati dagli eletti nelle liste aventi lo stesso contrassegno.
Qualora un Consigliere non intenda appartenere al Gruppo nelle cui liste è stato eletto può entrare a far parte di altro Gruppo, che ne sia consenziente, o entra nel Gruppo misto.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma i Consiglieri dovranno comunicare tempestivamente e per iscritto al presidente del Consiglio l'adesione ad un Gruppo diverso da quello originario.
Art. 17
Designazione del Capogruppo
Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio ogni Gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo ed il nominativo del Consigliere che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento.
Art. 18
Mezzi per il funzionamento dei Gruppi
Il Consiglio assicura i mezzi ai Gruppi consiliari per il loro funzionamento secondo quanto previsto dalle leggi regionali.
Capo VI
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
Art. 19
Istituzione delle Commissioni consiliari
Nella stessa seduta nella quale si procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, vengono istituite le Commissioni permanenti di cui all'art. 18 dello Statuto. Ciascun Gruppo procede alla designazione dei propri rappresentanti in modo che le stesse riflettono la composizione del Consiglio, assicurando anche, in quanto possibile, la rappresentanza di ogni Gruppo.
Le designazioni devono essere comunicate al Segretario del Consiglio almeno 24 ore prima della seduta.
Ciascun Consigliere deve essere assegnato ad almeno una Commissione e può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle altre Commissioni.
Ogni Gruppo sostituisce i propri delegati che facciano parte della Giunta Regionale o che rivestano la carica di Presidente del Consiglio, per la durata della carica, con Consiglieri appartenenti ad altra Commissione.
Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da un Consigliere dello stesso Gruppo, appartenente ad altra Commissione. Può farsi altresì sostituire nelle riunioni congiunte, quando già vi intervenga in sostituzione di componenti della Giunta Regionale o dal Presidente del Consiglio.
Il Presidente ed i componenti la Giunta Regionale hanno diritto e, se richiesti, obbligo di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni.
Art. 20
Competenze delle Commissioni consiliari
Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sulle seguenti materie:
1a COMMISSIONE PERMANENTE:
(Ordinamento e organizzazione amministrativa)
- affari amministrativi, istituzionali e generali;
- rapporti con lo Stato e con gli Enti locali;
- circoscrizioni comunali, comprensoriali e provinciali;
- polizia locale urbana e rurale;
- ordinamento degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- partecipazioni regionali;
- demanio e patrimonio;
- bilancio, finanza e programmazione;
- personale.
2a COMMISSIONE PERMANENTE:
(Sviluppo economico)
- agricoltura e bonifica;
- zootecnia;
- irrigazione;
- foreste;
- industria;
- artigianato;
- commercio, fiere e mercati;
- cave e torbiere;
- acque minerali e termali;
- lavoro, movimenti demografici, occupazione;
- caccia e pesca.
3a COMMISSIONE PERMANENTE:
(Assetto ed utilizzazione del territorio)
- pianificazione territoriale;
- urbanistica;
- salvaguardia, valorizzazione e trasformazione del suolo;
- protezione dei beni ambientali e della natura;
- tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- igiene ed ecologia;
- edilizia residenziale;
- Lavori pubblici regionali e degli Enti locali;
- edilizia pubblica;
- viabilità;
- acquedotti;
- fognature;
- opere di depurazione;
- schemi idrici intersettoriali ed acque pubbliche;
- trasporti;
- schemi idrici intersettoriali ed acque pubbliche;
- trasporti;
- tranvie e linee automobilistiche;
- navigazione e porti lacuali;
- ferrovie.
4a COMMISSIONE PERMANENTE
(Servizi sociali)
- formazione artigiana e professionale;
- istruzione e cultura;
- musei, biblioteche, beni culturali, spettacoli; turismo ed industria alberghiera;
- assistenza scolastica;
- beneficenza pubblica;
- assistenza e sicurezza sociale;
- assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- veterinaria;
- sport e tempo libero.
Art. 21
Durata e modifica delle Commissioni
Ogni Commissione è composta di un numero di Consiglieri non superiore ad otto.
Le Commissioni permanenti restano in carica per la durata di trenta mesi.
Le eventuali modificazioni nella composizione dei Gruppi non hanno effetto sulla composizione delle Commissioni permanenti fino alla scadenza del termine di cui al comma precedente.
Art. 22
Costituzione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni
Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio entro dieci giorni dalla loro costituzione, ciascuna Commissione procede all'elezione del proprio Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, da due Vicepresidenti ed un Segretario
Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Ove nessun Consigliere riporti al primo scrutinio la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano nel mandato.
Per l'elezione dei Vicepresidenti ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, prevale l'età.
Il Segretario viene eletto a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale l'età.
Art. 23
Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni
Il Presidente della Commissione convoca la Commissione formulando l'ordine del giorno e ne presiede le sedute; stabilisce, sentiti i Vicepresidenti, il calendario delle udienze conoscitive e delle consultazioni decise dalla Commissione. In caso di mancata intesa, le decisioni sono rimesse alla Commissione.
I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella direzione della Commissione e lo sostituiscono a turno in caso di assenza o impedimento.
Il Segretario verifica i risultati e la validità delle votazioni e sovrintende alla redazione del verbale.
Art. 24
Calendario dei lavori
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Commissioni, i Presidenti dei Gruppi consiliari e la Giunta Regionale, stabilisce il calendario dei lavori delle Commissioni, del Consiglio e degli altri organi collegiali.
Per quanto è possibile le sedute delle Commissioni non si svolgono contemporaneamente; comunque, non si possono riunire più di due Commissioni nello stesso giorno.
Art. 25
Convocazioni
Le Commissioni si riuniscono in seduta ordinaria nei giorni stabiliti dal calendario. Sono convocate dai rispettivi Presidenti e possono riunirsi in seduta straordinaria ove i Presidenti stessi lo ritengano opportuno, oppure a richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio di due Commissari.
L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dei lavori delle Commissioni devono pervenire a ciascun componente le Commissioni stesse almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
L'avviso di convocazione, insieme alla copia degli atti oggetto di esame, deve essere contestualmente trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, alla Giunta Regionale ed a ciascun Gruppo Consiliare.
In caso di assoluta necessità ed urgenza, la convocazione può essere effettuata ad horas.
Le sedute straordinarie devono svolgersi entro cinque giorni dalla data di ricezione delle richieste di convocazione da parte dei Presidenti delle rispettive Commissioni. Ove i Presidenti non vi provvedano, la convocazione per le sedute straordinarie è effettuata da uno dei Vicepresidenti.
Ogni Commissione può essere convocata direttamente dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, quando la Commissione stessa non si riunisca, senza giustificato motivo, per più di quindici giorni consecutivi.
Art. 27
Assegnazione delle proposte alle Commissioni
Le proposte di legge o di regolamento, gli atti amministrativi ed in generale gli affari sui quali le Commissioni devono essere chiamate a pronunziarsi sono assegnati dal Presidente del Consiglio alle singole Commissioni competenti per materia. Nel caso che uno stesso oggetto investa materie interessanti più Commissioni, esso è assegnato alla Commissione con competenza prevalente. Ove non sia individuabile la competenza prevalente di una sola Commissione, un affare può essere assegnato a più Commissioni per l'esame in comune. In tal caso assume la presidenza delle Commissioni riunite il Presidente più anziano.
Le proposte di legge o di regolamento e gli atti amministrativi aventi identico oggetto o vertenti su materie strettamente connesse sono iscritti nello stesso ordine del giorno e si procede al loro esame abbinato. L'abbinamento non è più possibile se l'argomento è stato già licenziato.
Se una Commissione ritiene che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione, oppure ritiene che appartenga alla sua competenza un argomento assegnato ad altra Commissione, ne informa il Presidente del Consiglio per gli opportuni provvedimenti.
La risoluzione di qualsiasi questione di competenza spetta comunque all'Ufficio di Presidenza.
Le Commissioni possono chiedere all'ufficio legislativo del Consiglio pareri formali su argomenti al loro esame. La domanda è trasmessa all'ufficio legislativo dal Presidente della Commissione ed è comunicata al Presidente del Consiglio, al quale viene successivamente trasmesso anche il parere dell'ufficio legislativo.
Le Commissioni possono, con le stesse modalità di cui al comma precedente, chiedere l'assistenza dell'Ufficio legislativo durante le sedute e possono avvalersi dell'Ufficio legislativo stesso per il coordinamento dei testi da sottoporre all'esame del Consiglio.
Art. 28
Nomina dei relatori
Su ciascun argomento il Presidente della Commissione nomina un relatore che riferisce in Commissione, oppure riferisce direttamente.
Terminata la discussione, per ogni singolo argomento, la Commissione nomina uno o più relatori che riferiscono in Assemblea. Le minoranze hanno sempre facoltà di designare propri relatori, qualora non si raggiunga l'unanimità in Commissione.
La relazione di maggioranza e le eventuali relazioni di minoranza sono depositate, almeno ventiquattro ore prima dell'apertura della discussione presso la Presidenza del Consiglio, che provvede a trasmettere a ciascun Gruppo Consiliare per la distribuzione ai Consiglieri.
La Commissione può decidere per ogni singolo argomento al suo esame che la relazione venga svolta oralmente, anche adottando la relazione del proponente, qualora il parere della Commissione stessa sia stato unanime e non vi sia alcuna proposta di modifica al testo originario.
In caso di assenza del relatore di maggioranza, la relazione in Assemblea viene svolta dal Presidente della Commissione. Le relazioni di minoranza, in caso di assenza dei relatori, vengono lette in aula da uno dei segretari dell'Ufficio di Presidenza; ma se sono state trasmesse al Presidente del Consiglio ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo, vanno comunque inviate agli Organi di Controllo insieme al processo verbale.
Art. 29
Pareri di altre Commissioni
Ogni Commissione ha sempre l'obbligo di richiedere il parere della Commissione Ordinamento e Organizzazione Amministrativa, ogni qualvolta il progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modifiche che allo stesso si intendesse apportare.
Ogni Commissione può chiedere al Presidente del Consiglio di sentire, anche in seduta congiunta, il parere di altre Commissioni su argomenti alla stessa assegnati o di esprimere il proprio parere su argomenti assegnati ad altra Commissione.
I pareri di cui ai commi precedenti dovranno essere espressi entro il termine massimo di dieci giorni, salvo i casi urgenti per i quali il Presidente del Consiglio può stabilire un termine più breve. Decorsi tali termini, la Commissione richiedente procede all'esame dell'argomento.
Art. 30
Verbalizzazione e pubblicità delle sedute
Delle sedute della Commissione sono redatti un processo verbale e un resoconto sommario.
La seduta della Commissione inizia con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione ed è raccolto in un apposito registro.
Ogni Commissario, prima dell'approvazione del verbale, può procedere presso la Segreteria della Commissione al riscontro ed eventualmente alla correzione dei propri interventi ed inserire dichiarazioni.
Il resoconto sommario relativo ai lavori della Commissione viene trasmesso dalla Segreteria all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il quale provvede ad inviarne copia alla Giunta Regionale, ai Gruppi Consiliari ed agli Organi di informazione. La Commissione decide di volta in volta, quale dei suoi lavori, nell'interesse della Regione, debba rimanere segreto.
Capo VII
DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA
Art. 31
Convocazione del Consiglio
Il Consiglio Regionale è convocato dal suo Presidente, sentiti l'Ufficio di Presidenza, i Presidenti dei gruppi ed il rappresentante della Giunta con cui si concorda anche l'ordine del giorno.
Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio, di giugno e di ottobre.
Il Consiglio si riunisce inoltre quando il suo Presidente lo ritenga opportuno.
Il Presidente deve convocarlo in modo che la seduta abbia luogo entro venti giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta o un quinto dei Consiglieri. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
La convocazione è effettuata da uno dei Vicepresidenti nei casi nei quali è obbligatoria ed il Presidente non abbia provveduto ad effettuarla.
L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è recapitato a cura del Presidente del Consiglio ai singoli Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.
Per quanto possibile, entro lo stesso termine, l'avviso di convocazione è pubblicato nel Bollettino della Regione.
Per le convocazioni d'urgenza il termine per l'avviso è ridotto a ventiquattro ore e la pubblicazione omessa.
Entro gli stessi termini gli atti relativi agli argomenti da trattare sono messi a disposizione dei Consiglieri.
Art. 32
Pubblicità delle sedute
Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
Il Consiglio si riunisce in seduta segreta a richiesta del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta Regionale, di almeno sei Consiglieri, o a richiesta di ciascun Consigliere quando si tratti di questioni riguardanti persone.
Sulla richiesta decide il Consiglio senza discussione e con votazione per alzata di mano.
Art. 33
Posti riservati nell'aula
Nell'aula vi sono posti riservati al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori ed ai componenti dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 34
Poteri di polizia
I poteri di polizia del Consiglio sono esercitati in suo nome dal Presidente, che impartisce gli ordini necessari
Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi nel settore dell'aula riservato ai Consiglieri.
I commessi sono incaricati dell'osservanza dei regolamenti e, su ordine del Presidente, provvedono ad allontanare immediatamente chiunque turbi l'ordine.
La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.
Art. 35
Obbligo di presenza - congedi
Ogni Consigliere è obbligato ad intervenire alle sedute del Consiglio, a meno che non abbia chiesto congedo alla Presidenza.
I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annunzio dato al Consiglio dal Presidente in principio di seduta. Nel caso di opposizione, il Consiglio delibera, per alzata di mano, senza discussione.
I nomi dei Consiglieri che, senza aver ottenuto congedo, non partecipano per oltre cinque sedute ai lavori del Consiglio, sono annunziati dal Presidente in Assemblea.
Il Presidente, nei casi di assenza superiore a cinque sedute consecutive, dispone che i nomi degli assenti vengano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 36
Numero legale - verifica
Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza prevista dall'art. 19 dello Statuto.
Il Presidente non è tenuto a verificare se l'Assemblea sia in numero legale per deliberare, se non quando ne sia fatta esplicita richiesta.
Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale o quando non vi sia votazione.
Per la verifica del numero legale il Presidente ordina l'appello nominale. Il richiedente è considerato presente
Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure rinviarla al giorno successivo, purché non festivo, alla medesima ora del giorno precedente.
La mancanza del numero legale in una seduta non costituisce presunzione di mancanza del numero legale alla ripresa dei lavori nello stesso giorno o nel giorno. successivo.
L'appello effettuato per le votazioni vale anche agli effetti della verifica del numero legale.
Art. 37
Processo verbale e resoconti
Per ogni seduta del Consiglio, eccettuate le sedute segrete per le quali il Consiglio stesso abbia deliberato che non vi sia processo verbale o resoconti, vengono redatti, a cura del Segretario del Consiglio, un processo verbale, un resoconto sommario ed un resoconto integrale.
Il processo verbale deve contenere solo le deliberazioni e gli atti, con l'indicazione dell'oggetto e dei nomi dei Consiglieri che hanno partecipato alla discussione. Deve contenere altresì eventuali eccezioni riguardanti l'illegittimità anche procedurale delle deliberazioni, quando ne sia fatta espressa richiesta durante la seduta.
Il resoconto sommario riporta succintamente tutte le decisioni del Consiglio e tutti gli interventi, è distribuito a tutti i Consiglieri entro sette giorni, non forma oggetto di approvazione, ma ogni Consigliere può far rettificare le proprie dichiarazioni. Il resoconto sommario viene firmato dal Presidente e da almeno un Segretario dell'Ufficio di Presidenza e viene conservato in apposita raccolta a cura del Segretario del Consiglio.
Il resoconto integrale, dopo l'eventuale riscontro da parte dei Consiglieri interessati, da effettuare entro sette giorni dalla ricezione delle bozze, viene inserito nella raccolta degli atti del Consiglio.
I resoconti integrali, pubblicati in raccolte semestrali a cura della Segreteria del Consiglio, vengono distribuiti a tutti i Consiglieri, ai Gruppi politici, alla Giunta Regionale, al singoli Assessorati, agli Uffici periferici della Regione, agli Enti locali della Regione e, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, alle altre Regioni ad uffici pubblici, ad associazioni culturali ed a chiunque ne faccia richiesta.
La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, in assenza di disciplina legislativa, fissa anche le condizioni per il rilascio delle copie ed estratti delle deliberazioni e dei resoconti .
Art. 38
Apertura della seduta e lettura del processo verbale
Il Presidente apre e chiude la seduta, annunzia il giorno e l'ora della seduta seguente e ne stabilisce l'ordine dei lavori.
Il Consiglio non può discutere né deliberare su materie non iscritte all'ordine del giorno, salvo il caso previsto .al successivo art. 43.
All'inizio di seduta, a turno, uno dei Segretari dà lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. La votazione, se richiesta, avviene per alzata di mano. Sul processo verbale può essere concessa brevemente la parola solo per proporre rettifiche, correzioni o per fatto personale.
Art. 39
Adempimenti del Presidente
Il Presidente dopo la lettura del processo verbale:
a) comunica le domande di congedo;
b) dà notizia all'Assemblea dei messaggi e delle comunicazioni ufficiali pervenute;
c) annuncia le risposte della Giunta Regionale alle interrogazioni con risposta scritta;
d) annunzia la presentazione di progetti di legge, dà notizia dei rinvii di leggi regionali da parte del Governo, dei rinvii da parte della Commissione di Controllo delle deliberazioni del Consiglio, comunica le decisioni della Corte Costituzionale su questioni interessanti la Regione;
e) dà comunicazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza.
Il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta possono, in ogni momento, fare comunicazioni al Consiglio.
Art. 40
Divieto di parlare senza autorizzazione
Nessuno può parlare senza avere chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
Art. 41
Richiamo all'ordine - Censura Esclusione dall'aula - Interdizione a partecipare ai lavori del Consiglio
Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo. Il richiamato può esporre al Consiglio le sue giustificazioni. Se vi è opposizione al richiamo, il Presidente, ove non ritenga valide le giustificazioni, invita il Consiglio a decidere, per alzata di mano, senza discussione.
Dopo due richiami all'ordine nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la comminazione della censura. La censura comporta, oltre all'esclusione immediata dall'aula, l'interdizione a partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un periodo da due a cinque giorni.
Udite le spiegazioni del Consigliere, la proposta del Presidente viene subito messa ai voti per alzata di mano, senza discussione ma con facoltà di proporre emendamenti. L'esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente, anche dopo il primo richiamo all'ordine, nei confronti di un Consigliere che provochi tumulti o disordini nell'Assemblea, trascenda ad oltraggi e a vie di fatto o, anche indipendentemente da un primo richiamo, quando gli oltraggi o le vie di fatto avvengano in modo tale da consentire richiami.
Qualora il Consigliere rifiuti di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
Ove il Consigliere censurato tenti di rientrare nell'aula prima che sia trascorso il termine prescritto, la durata dell'esclusione sarà raddoppiata.
Per i fatti di eccezionale gravità che si svolgono nell'ambito della sede del Consiglio, ma fuori dell'aula, il Presidente, udito l'Ufficio di Presidenza, può proporre le sanzioni di cui al secondo comma del presente articolo all'Assemblea, che decide, senza discussione, a maggioranza assoluta dei presenti.
Di ogni provvedimento del Presidente è fatta menzione nel processo verbale.
Art. 42
Tumulto in aula
Qualora sorga tumulto in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio ed ogni discussione si intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende temporaneamente la seduta oppure, se lo ritiene opportuno, la scioglie. In quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato, senza necessità di ulteriore avviso, per il successivo giorno non festivo, alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata sciolta, salva diversa disposizione del Presidente.
Capo VIII
DELLA DISCUSSIONE
Art. 43
Divieto di discutere e votare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno.
Per discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi dei votanti.
All'inizio di seduta, il Presidente può eccezionalmente consentire brevi interventi solo per commemorazioni o per illustrare avvenimenti di particolare importanza.
Sul diniego del Presidente, qualora i proponenti lo richiedano, si esprime il Consiglio senza discussione.
Art. 44
Iscrizione a parlare
Divieto di interruzione dei discorsi Divieto di parlare due volte sullo stesso argomento I Consiglieri che intendono parlare debbono iscriversi di norma presso la Presidenza prima che la discussione abbia inizio.
Gli interventi dei relatori precedono la discussione generale.
Il Presidente concede la parola rispettando l'ordine di presentazione delle domande, con facoltà di alternare gli oratori secondo l'appartenenza ai diversi Gruppi Consiliari e, per quanto possibile, alternando gli interventi dei Consiglieri favorevoli con quelli dei Consiglieri contrari.
I Consiglieri iscritti decadono dalla facoltà di parlare quando, invitati ad intervenire, risultino assenti dall'aula. Possono essere di nuovo iscritti, qualora lo richiedano prima della chiusura della discussione.
Nessun intervento può essere interrotto né può essere sospeso e rimandato ad altra seduta per la continuazione.
Nessun Consigliere può intervenire più di una volta durante la discussione generale di uno stesso argomento, tranne che per questioni incidentali, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno, per dichiarazione di voto o per fatto personale.
Art. 45
Fatto personale e fatti lesivi della onorabilità
Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire comportamenti non rispondenti a verità o opinioni contrarie a quelle espresse. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa esso consista.
La parola per fatto personale viene concessa alla fine della discussione sull'argomento in esame o al termine della seduta.
Non è consentito, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione già chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
Il Consigliere, che nel corso di una discussione sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione, che accerti se l'accusa sia fondata. Alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire al Consiglio.
Art. 46
Durata degli interventi
Ogni Consigliere ha facoltà di intervenire su qualsiasi argomento in discussione, salvo che nei casi previsti dal presente Regolamento.
Il Presidente del Consiglio, al fine di assicurare il corretto svolgimento dei lavori dell'Assemblea in occasione della discussione sul bilancio, sul conto consuntivo, sull'elezione e sulla decadenza del Presidente della Giunta Regionale o degli Assessori e su argomenti di rilevante interesse politico per la Regione, può concordare con la Conferenza dei Capigruppo la durata e l'ordine degli interventi, tenendo conto delle esigenze di ciascun Gruppo.
La durata degli interventi non può eccedere i seguenti limiti temporali:
45 minuti:
interventi per illustrare relazioni, mozioni ed interventi durante la discussione generale sui disegni di legge e sulle questioni ed affari comunque sottoposti all'esame del Consiglio;
20 minuti:
interventi per dichiarazioni di voto finale;
15 minuti:
interventi per illustrare emendamenti al testo in discussione o questioni pregiudiziali o sospensive. Lo stesso limite di tempo si applica allo svolgimento di ordini del giorno e di interpellanze. Si applica altresì alle dichiarazioni di voto sulle mozioni e su ordini del giorno;
10 minuti:
dichiarazioni di voto, diverse da quelle finali fatte a nome di un Gruppo Consiliare. Interventi sugli emendamenti e sulle questioni pregiudiziali e sospensive Interventi per illustrare richiami al Regolamento, ordine del giorno, all'ordine delle votazioni e illustrare una richiesta di chiusura della discussione;
10 minuti:
replica degli interpellanti e degli interroganti alla risposta della Giunta; esposizione del dissenso sul programma dei lavori e sull'ordine del giorno della seduta proposto dal Presidente. Ogni altra dichiarazione non indicata nel presente articolo.
Art. 47
Invito a concludere
Il Presidente, trascorso il tempo assegnato ad un oratore, lo invita a concludere. Dopo il secondo invito, può togliergli la parola.
Art. 48
Richiami riguardanti il Regolamento, l'ordine del giorno o delle votazioni
I richiami al Regolamento o all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la trattazione. Su tali richiami possono intervenire, dopo l'illustrazione dei proponenti, un oratore contro e uno a favore.
La votazione, ove necessaria, avviene per alzata di mano e senza ulteriore discussione.
Art. 49
Questione pregiudiziale e sospensiva
Prima della discussione generale ciascun Consigliere può sollevare questione pregiudiziale, diretta ad evitare la discussione su un determinato argomento, e la questione sospensiva, diretta a rinviare la discussione al verificarsi di scadenze determinate.
Sulla questione, dopo l'illustrazione del proponente, possono intervenire un Consigliere per ciascun Gruppo.
Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.
Art. 50
Presentazione ed esame degli ordini del giorno
Prima che si apra la discussione generale, o nel corso di essa, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della legge, che ne specifichino o ne modifichino il concetto, o che contengano direttive o istruzioni per la sua applicazione alla Giunta o alle Commissioni, nel caso di rinvio alle stesse per un ulteriore esame.
Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione, ha facoltà di illustrarlo per un tempo non eccedente i 15 minuti prima che abbia ottenuto la parola il relatore.
Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente.
Gli ordini del giorno sono votati anche per divisione.
Art. 51
Proposta di non passaggio all'esame degli articoli
Dopo la discussione generale su progetti di legge, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno diretti ad evitare il passaggio all'esame degli articoli. Tali ordini del giorno vanno illustrati, discussi e votati secondo le norme del precedente art. 49.
Art. 52
Ammissibilità degli emendamenti
La Giunta Regionale e ciascun Consigliere hanno diritto di proporre emendamenti.
Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dal Consiglio adottate relativamente al testo in esame.
La decisione sull'improponibilità degli emendamenti spetta al Presidente del Consiglio, che è obbligato a darne lettura, ma dopo aver effettuato il controllo ai fini del coordinamento.
Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.
Art. 53
Presentazione di articoli aggiuntivi ed emendamenti
Articoli aggiuntivi ed emendamenti sono, di regola presentati e svolti in Commissione. Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati in Assemblea anche durante la discussione degli articoli cui si riferiscono.
La presentazione di articoli aggiuntivi ed emendamenti, ove non avvenga in Commissione, deve avvenire possibilmente almeno il giorno precedente alla discussione degli affari cui si riferiscono.
Gli emendamenti possono essere presentati anche nella stessa seduta.
I relatori e la Giunta Regionale esprimono il loro parere sugli articoli aggiuntivi e sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.
Può essere sempre chiesto il rinvio della proposta in Commissione, qualora articoli aggiuntivi ed emendamenti non siano stati in tale sede esaminati. Il Consiglio decide senza discussione, con votazione per alzata di mano.
Art. 54
Ordine di discussione e votazione degli emendamenti
La discussione e la votazione di emendamenti ad un testo hanno la precedenza su quella del testo.
Nel caso di presentazione di più emendamenti ad uno stesso testo, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo del progetto, emendamenti aggiuntivi.
Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
La discussione e la votazione di emendamenti aventi eguale natura avvengono secondo l'ordine di presentazione, ovvero secondo un ordine logico stabilito dal Presidente del Consiglio e comunque iniziando da quelli che più si allontanano dal testo originario.
Art. 55
Emendamenti sconvenienti o estranei all'oggetto della discussione
E' in facoltà del Presidente di non accettare emendamenti formulati con frasi irriguardose od emendamenti estranei all'oggetto della discussione.
Se il proponente insiste, decide il Consiglio senza discussione .
Art. 56
Chiusura della discussione generale
Il Presidente, dopo gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale. Chiusa la discussione generale è data facoltà di parlare per la replica ai relatori ed al rappresentante della Giunta Regionale.
Il proponente che non abbia parlato nel corso della discussione generale ha facoltà di intervenire prima della replica del relatore.
Art. 57
Esame dei singoli articoli; votazione degli emendamenti; votazione finale
Terminata la discussione generale, si passa all'esame dei singoli articoli.
La votazione si fa su ogni articolo, sugli emendamenti e sull'intero testo.
Gli atti diversi dalle proposte di legge o di regolamento possono anche essere votati per parti prima dell'approvazione dell'intero testo.
Prima della votazione finale è data facoltà a ciascun Consigliere di prendere la parola per dichiarazione di voto.
Dopo le dichiarazioni di voto, non è più concessa facoltà di parlare.
Art. 58
Correzioni di forma e rilievi per il coordinamento del testo
Prima della votazione finale, ogni Consigliere può segnalare eventuali correzioni di forma e di coordinamento del testo e proporre le conseguenti modifiche sulle quali il Consiglio delibera.
L'Assemblea può, ove lo ritenga opportuno, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.
Art. 59
Esame delle leggi rinviate dal governo
Per l'esame delle leggi rinviate dal Governo al Consiglio Regionale ai sensi degli articoli 125 e 127 della Costituzione, il Consiglio può decidere di limitare la discussione agli articoli che hanno dato luogo al rinvio.
La proposta di legge rinviata è comunque approvata in tutti i suoi articoli e con votazione finale.
Capo IX
DELLA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Art. 60
Fiducia
Il Presidente ed i componenti della Giunta sono eletti congiuntamente ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
La votazione ha luogo per appello nominale, a scrutinio palese, su mozioni concorrenti di fiducia collegate a liste comprendenti non più di otto Assessori da eleggere, presentate da non meno di un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Le mozioni di fiducia vengono consegnate all'Ufficio di Presidenza e discusse nella prima seduta dopo le elezioni o in quella successiva.
Nell'ipotesi della cessazione dalla carica del Presidente della Giunta per qualsiasi causa, il Consiglio è convocato entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Art. 61
Incompatibilità
Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.
L'incarico di componente della Giunta è incompatibile con quello di membro dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio dei revisori dei conti, di Presidente delle Commissioni permanenti e speciali.
L'eventuale incompatibilità va risolta entro il termine di giorni dieci.
Art. 62
Attribuzioni
Entro quindici giorni dalla sua elezione il Presidente della Giunta Regionale comunica al Consiglio le attribuzioni dei componenti della Giunta stessa.
La medesima procedura si attua in caso di modifiche successive anche parziali.
Art. 63
Sfiducia
La mozione di sfiducia al Presidente o alla Giunta deve essere motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione ed approvata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di cinque e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Il Presidente e la Giunta decadono dall'Ufficio anche qualora, su una questione di fiducia, il Consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, abbia espresso voto contrario.
Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta né decadenza né obbligo di dimissioni.
Art. 64
Responsabilità
Il Presidente e la Giunta rispondono in Consiglio del proprio operato a richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Art. 65
Dimissioni e decadenza
Le dimissioni o la decadenza dalla carica per qualsiasi causa del Presidente comportano l'automatica decadenza anche della Giunta.
Le dimissioni del Presidente hanno effetto solo dopo la presa d'atto da parte del Consiglio.
Nel caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa di singoli componenti della Giunta, il suo Presidente ha l'obbligo di proporne l'immediata sostituzione al Consiglio nella prima seduta che segue alle dimissioni o alla decadenza, oppure in quella successiva.
Il Presidente attribuisce, dandone comunicazione al Consiglio, ad altro Assessore le funzioni svolte da un componente della Giunta temporaneamente impedito.
La Giunta è rinnovata per intera, quando venga a mancare per qualsiasi causa un terzo dei suoi componenti, comprendendo nel calcolo anche il Presidente.
Art. 66
Sostituzione
Su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio Regionale procede, nel termine stabilito dall'art. 29 dello Statuto, alla sostituzione del Presidente o della Giunta per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge.
Art. 67
Ordinaria amministrazione
La Giunta ed il suo Presidente, in caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa, o alla scadenza del Consiglio, provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Capo X
DELLA PRESENTAZIONE
E DELLA DISTRIBUZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE
E DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA CONSILIARE
Art. 68
Iniziativa legislativa
L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta, a ciascun Consigliere, agli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila, ai Consigli Comunali in numero non inferiore a cinque, a ciascun Consiglio Provinciale.
L'iniziativa è esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di una proposta di legge redatta in articoli.
Le proposte di legge dei Consigli Comunali e dei Consigli Provinciali sono sottoscritte dai Presidenti dei rispettivi organi deliberanti.
Le sottoscrizioni delle proposte di legge presentate dagli elettori devono essere autenticate nelle forme previste dalla legge elettorale regionale per la presentazione delle candidature.
Art. 69
Presentazione e comunicazione
delle proposte di legge Alle proposte di legge, per le quali sia richiesta la procedura d'urgenza, si applicano le disposizioni dell'art. 35 dello Statuto. La procedura di urgenza può essere richiesta in aula dal Presidente della Giunta Regionale o dai proponenti in occasione della comunicazione.
Alle proposte di legge, per le quali sia richiesta la procedura d'urgenza, si applicano le disposizioni dell'art. 35 dello Statuto. La procedura di urgenza può essere richiesta in aula dal Presidente della Giunta Regionale o dai proponenti in occasione della comunicazione.
In tal caso, la richiesta di procedura d'urgenza è messa subito ai voti e, se approvata, la proposta di legge è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva.
Art. 70
Improponibilità
Una proposta di legge respinta dal Consiglio non può essere ripresentata se non dopo sei mesi.
Capo XI
DELLA VOTAZIONE
Art. 71
Proposte di legge
Le proposte di legge si approvano articolo per articolo e con votazione finale.
Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Possono effettuarsi con appello nominale o per scrutinio segreto a richiesta di tre Consiglieri. La domanda di votazione per appello nominale prevale su quella per scrutinio segreto.
La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo !a chiusura della discussione e prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare.
Il Presidente, qualora la richiesta di votazione venga fatta verbalmente, invita i richiedenti ad alzare la mano per accertarne il numero.
Art. 72
Votazione su soggetti diversi dai disegni e dalle e proposte di legge
Le norme del precedente articolo si applicano anche per le votazioni concernenti oggetti diversi dalle proposte di legge salvo espressa contraria disposizione dello Stato e del Regolamento.
Nelle questioni riguardanti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto.
Art. 73
Votazione per alzata di mano
In tutti i casi in cui il Consiglio sia chiamato a decidere in appello alle decisioni del Presidente, la votazione si fa per alzata di mano.
Art. 74
Votazione per appello nominale
Nelle votazioni per appello nominale, il Presidente indica il significato del SI e del NO.
L'appello nominale viene effettuato in ordine alfabetico, ed è consentita la votazione anche ai Consiglieri che, già chiamati e momentaneamente assenti, rientrino in aula prima del termine della votazione stessa.
I Segretari tengono nota dei voti. Il Presidente ne proclama il risultato.
Art. 75
Dichiarazione di voto
I Consiglieri prima della votazione possono dare una succinta spiegazione del proprio voto.
Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
Art. 76
Votazione a scrutinio segreto
I Segretari nelle votazioni a scrutinio segreto accertano il numero ed il nome dei votanti, degli assenti e degli astenuti. Il Presidente ne proclama i risultati.
Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si atta di elezioni, apposita scheda.
Nei casi di astensione dalla votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicarne i motivi.
Art. 77
Validita' della deliberazione
Ogni deliberazione del Consiglio Regionale è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui voti contrari salvo che per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
Art. 78
Riprova della votazione per alzata di mano
Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se c'è chi la richiede prima della proclamazione. Il Presidente sentiti i Segretari, decide del risultato della prova e della riprova, che, se necessario, può essere ripetuta.
Art. 79
Computo degli astenuti
Nelle votazioni, per la cui validità sia necessaria la constatazione del numero legale, sono computati tra i presenti coloro che si astengono dal voto.
Agli effetti del computo del numero legale i Consiglieri presenti nell'aula, i quali non partecipano ad una votazione. sono considerati come astenuti.
Art. 80
Ripetizione della votazione
Quando il numero dei voti nell'urna risulta superiore al numero dei votanti, o se si verificano altre irregolarità, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.
Art. 81
Proclamazione del risultato
Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".
Capo XII
DELLE PETIZIONI
Art. 82
Modalità di presentazione delle petizioni
I cittadini residenti, le associazioni, i sindacati ed altri enti esistenti nella Regione possono inviare petizioni al Consiglio Regionale per chiedere provvedimenti legislativi sulle materie di sua competenza, o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione.
Le firme in calce alle petizioni devono essere autenticate.
Art. 83
Esame delle petizioni
Le petizioni sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alle Commissioni competenti per materia, le quali, ove abbiano all'esame disegni di legge sullo stesso argomento, le discutono congiuntamente alle petizioni stesse.
Sulle altre petizioni le Commissioni riferiscono ogni mese al Consiglio.
Il Consiglio può deliberare o meno di prendere in considerazione una petizione, dandone comunicazione alla Giunta Regionale.
Art. 84
Partecipazione popolare
La disciplina degli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto Regionale è rinviata ai regolamenti specifici, a leggi regionali o alla normativa statale.
Capo XIII
DELLE INTERROGAZIONI,
DELLE INTERPELLANZE E DELLE MOZIONI
Art. 85
Disciplina delle interrogazioni
L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitarne informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione Regionale.
Un Consigliere che intende rivolgere un'interrogazione alla Giunta, ne fa domanda per iscritto, senza motivazione, presentandola alla Presidenza che ne cura la trasmissione alla Giunta Regionale.
Delle interrogazioni viene data notizia, nella seduta immediatamente successiva alla data della loro presentazione, dal Presidente che ne cura la distribuzione a tutti i Consiglieri.
Le interrogazioni sono iscritte ed allegate, nel loro testo integrale, ed in ordine di presentazione all'ordine del giorno della seduta destinata alle risposte, coincidente di norma con la prima seduta utile successiva a quella dell'annunzio.
La Giunta ha facoltà di chiedere di poter rispondere ad un'interrogazione anche una in seduta antecedente a quella a ciò destinata ed indipendentemente dall'ordine di presentazione. In tal caso l'interrogazione stessa viene allegata, per esteso, al relativo ordine del giorno.
La Giunta ha facoltà, altresì, di rispondere immediatamente all'atto dell'annunzio, come pure di differire la risposta di un'interrogazione posta all'ordine del giorno, indicando, in quest'ultimo caso, in quale giorno intende rispondere.
Qualora il Presidente lo disponga, ad interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi può essere data un'unica risposta.
Art. 86
Risposta della giunta - Replica dell'interrogante
Le dichiarazioni della Giunta su ciascuna interrogazione non possono superare i quindici minuti.
L'interrogante ha facoltà di replicare, per un tempo non eccedente i cinque minuti, per dichiarare se sia o no soddisfatto.
Art. 87
Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, la Giunta dà risposta scritta all'interrogante e la comunica in copia al Presidente del Consiglio, il quale, nella prima seduta immediatamente successiva, ne informa l'Assemblea.
La risposta scritta è inserita nel resoconto stenografico.
La risposta sarà comunque scritta qualora l'interrogante non abbia espressamente richiesto risposta orale.
Art. 88
Interpellanze - presentazione
L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.
Un Consigliere che intende rivolgere un'interpellanza ne fa domanda per iscritto senza motivazione.
Per la lettura e l'inserimento nel processo verbale e nell'ordine del giorno delle sedute, si seguono le norme stabilite per le interrogazioni.
Art. 89
Svolgimento delle interpellanze
La Giunta può consentire che l'interpellanza sia svolta nella prima seduta destinata alle interrogazioni ed alle interpellanze o in una seduta successiva a ciò destinata; in caso diverso dichiara se e quando intenda rispondere.
Se la Giunta abbia chiesto più volte il rinvio dello svolgimento dell'interpellanza oltre il turno ordinario, l'interpellante può chiede al Consiglio che l'interpellanza venga svolta nella seduta utile immediatamente successiva alla sua richiesta.
Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici, o strettamente connessi possono essere svolte contemporaneamente. In tal caso, la Giunta dà agli interpellanti un'unica risposta.
Il Presidente può, inoltre, disporre che la Giunta risponda contemporaneamente anche ad interrogazioni ed interpellanze che abbiano contenuto analogo a termini del comma precedente.
Art. 90
Facoltà di presentare una mozione; illustrazione dell'interpellanza
Si applica alle interpellanze quanto disposto dal precedente articolo 86 salva la facoltà dell'interpellante di illustrare la propria interpellanza per non più di quindici minuti.
Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta deve presentare una mozione.
Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.
Art. 91
Question - time
In ogni mese di attività il Consiglio Regionale terrà una seduta in cui saranno svolte interrogazioni a risposta immediata nei modi stabiliti dal presente articolo.
Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capi-gruppo e la Giunta, stabilisce per ogni seduta a quali interrogazioni sarà data risposta.
Il Presidente sceglie non più di sette interrogazioni, con criteri di rappresentanza dei gruppi; eccezionalmente, in caso di urgenza, possono essere iscritte, qualora la Giunta vi consenta, anche interrogazioni presentate tardivamente.
Se sono presentate più interrogazioni sullo stesso argomento, il Presidente sceglie l'interrogazione da iscrivere all'ordine del giorno secondo un criterio di rotazione ira i gruppi cui appartengono i presentatori.
In Assemblea, il Presidente dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale la Giunta risponde per non più di cinque minuti. Il presentatore replica per non più di tre minuti.
Le interrogazioni svolte nel modo stabilito dal presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.
Art. 92
Mozioni - presentazione
Ogni Consigliere può presentare mozioni intese a promuovere deliberazioni da parte del Consiglio.
Art. 93
Connessione dl mozioni e di interpellanze
Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti o argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.
In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, uno dei firmatari di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola, subito dopo il proponente, sulla mozione su cui si apre la discussione.
La stessa norma si applica nel caso in cui sullo stesso argomento siano presentate mozioni ed interpellanze.
Art. 94
Iscrizione all'ordine del giorno e discussione delle mozioni
La mozione pervenuta almeno dieci giorni prima di quello fissato per una seduta di Consiglio è posta all'ordine del giorno della seduta medesima.
Tuttavia, qualora i presentatori o uno di essi chiedano l'iscrizione all'ordine del giorno di una mozione non pervenuta entro i termini di cui al comma precedente, si segue la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 43.
Nella discussione può intervenire, oltre al proponente o ad uno dei proponenti, un solo Consigliere per ciascun Gruppo Consiliare.
Art. 95
Ordine degli interventi su interpellanze e mozioni
Qualora una o più interpellanze o mozioni siano state fatte oggetto di un'unica discussione, gli interpellanti sono iscritti a parlare sulle mozioni in discussione subito dopo i proponenti di esse ed i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate.
Art. 96
Votazione della mozione e replica del proponente
La votazione di una mozione può farsi per divisione.
Il proponente di una mozione ha una sola volta il diritto di replica, anche prima della chiusura della discussione.
Art. 97
Svolgimento separato delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni
Decadenza Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatta a parte da ogni altra discussione.
Quando una mozione, un'interpellanza, od un'interrogazione siano iscritte all'ordine del giorno da trenta giorni, non compresi i periodi di vacanza, e sia mancata la richiesta del proponente per la fissazione di una ulteriore data per il loro svolgimento, si intendono decadute e sono cancellate dall'ordine del giorno.
Art. 98
Improponibilità ed inammissibilità' delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni
Non sono ammesse, a giudizio insindacabile del Presidente, interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
Non sono ammesse altresì, a giudizio insindacabile dell'Ufficio di Presidenza, mozioni su argomenti estranei alle materie di competenza regionale.
Capo XIV
DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Art. 99
Nomina del collegio
Cause d'incompatibilità
Nella stessa seduta in cui si procede all'elezione della Giunta, il Consiglio Regionale elegge, tra i Consiglieri, tre revisori dei conti.
Ciascun Consigliere vota non più di due nomi.
L'Ufficio dei revisori dei conti è incompatibile con la carica di componente della Giunta e di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
I tre revisori dei conti eleggono il Presidente.
Art. 100
Esercizio delle funzioni
Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 56, comma 5° dello Statuto, il Collegio dei revisori dei conti può prendere visione, anche mediante accesso diretto negli Uffici competenti, dei provvedimenti di spesa e di gestione emanati dall'Amministrazione Regionale e della relativa documentazione istruttoria.
Può inoltre, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio o del Presidente della Giunta Regionale e degli Assessori, utilizzare il personale e le attrezzature dell'Amministrazione Regionale.
Art. 101
Parere sui conti consuntivi
Entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'esercizio precedente comprendente anche i conti consuntivi degli Enti ed aziende dipendenti dalla Regione, deve essere rimesso al Collegio dei revisori dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza, che assegneranno un termine per l'espressione di un parere.
Il parere di cui al comma precedente deve accompagnare la relazione alla legge di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario.
Art. 102
Relazione del Collegio
Entro il 31 maggio il Collegio dei revisori presenta al Consiglio la relazione sulla gestione del patrimonio immobiliare, sulla gestione del bilancio e sul conto consuntivo.
La relazione può formulare proposte per una migliore gestione del bilancio e per eventuali azioni di responsabilità.
Gli Uffici Regionali competenti sono tenuti a fornire i dati e la documentazione necessaria alla redazione della relazione.
Capo XV
DEL DIRITTO D'INFORMAZIONE
Art. 103
Richiesta di notizie ed informazioni
I Consiglieri possono richiedere agli Uffici della Regione e degli Enti dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
A tal fine, i funzionari della Regione o di Enti o Aziende da esse dipendenti, che abbiano anche di fatto la responsabilità di un servizio, su richiesta, anche verbale, di un Consigliere Regionale sono tenuti a fornire notizie o informazioni ai sensi e per gli effetti del comma precedente.
Il Consigliere ha diritto di libero accesso agli Uffici e può prendere liberamente visione degli atti cui è interessato. A tal fine provvedono i coordinatori dei settori o i responsabili degli Uffici dei relativi servizi, debitamente delegati dal Presidente del Consiglio, dal Presi dente della Giunta o dagli Assessori.
In esenzione di spese il Consigliere ha diritto di ottenere, con la massima sollecitudine, copia degli atti amministrativi ed anche di quelli intermedi e preparatori.
Ogni copia deve contenere l'attestazione che la stessa viene rilasciata ad un Consigliere Regionale, indicandone il nome.
Capo XVI
DELLE INCHIESTE CONSILIARI
Art. 104
Nomina e poteri della Commissione
Il Consiglio può promuovere inchieste consiliari, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, della Giunta e di ciascun Consigliere Regionale. Tale proposta viene equiparata, agli effetti procedurali, a qualsiasi altra proposta di iniziativa consiliare.
Il Consiglio, contestualmente all'approvazione della proposta, delibera l'istituzione di una Commissione d'inchiesta fissando l'oggetto, i limiti ed il termine dell'inchiesta stessa, i poteri della Commissione ed il numero dei componenti. Il Presidente del Consiglio provvede alla nomina dei singoli commissari, su indicazione di ciascun Gruppo Consiliare.
La Commissione nomina un Presidente ed un Vicepresidente, può avvalersi dei dipendenti regionali e può richiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che vengano disposte missioni fuori sede di propri componenti.
In caso di urgenza, può provvedere direttamente il Presidente del Consiglio, che ne da immediata comunicazione all'Ufficio di Presidenza.
Capo XVII
DELLE DEPUTAZIONI
Art. 105
Delle deputazioni
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio delibera la partecipazione di deputazioni di Consiglieri a convegni, riunioni e congressi, indetti per discutere materie di interesse regionale.
Le deputazioni sono nominate dal Presidente, rispettando di norma la proporzione dei Gruppi consiliari.
Capo XVIII
DELLA BIBLIOTECA
Art. 106
Disciplina
La biblioteca del Consiglio Regionale è disciplinata da un apposito Regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza.
Capo XIX
DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO
Art. 107
Degli Uffici del consiglio
L'Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e funzionale sancita dall'art. 12 dello Statuto nel rispetto delle leggi regionali che disciplinano le strutture degli Uffici del Consiglio, organizza il lavoro dei dipendenti del Consiglio stabilendo anche gruppi di lavoro. Può in caso di necessità, e sentiti i responsabili dei servizi del Consiglio, stabilire turni ed orari flessibili.
Il Presidente del Consiglio, con proprio ordine di servizio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può trasferire il personale da un Ufficio all'altro del Consiglio stesso ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, oppure a richiesta dell'interessato.