NOTIFICAZIONE PUBBLICI PROCLAMI - ORDINANZA PRESIDENZIALE DEL T.A.R. PER IL LAZIO, SEZ. III-QUATER, N. 3803 DEL 14.6.2023, RESA SUL RICORSO PROMOSSO DA SPINEVISION ITALIA S.R.L. AVENTE N. R.G. 3282/2023

 
Spett.le Ministero della Salute

Spett.li Regioni

Spett.li Province Autonome

 

 con la presente si provvede a dare esecuzione all’Ordinanza presidenziale del T.A.R. per il Lazio, Sez. III-quater, n. 3803 del 14.6.2023, resa sul ricorso promosso da SpineVision Italia S.r.l. avente n. r.g. 3282/2023, proposto per l’annullamento “- della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12.12.2022, recante “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125” e dell’Allegato 1 alla predetta determinazione, recante l’“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore” (doc. 1);

- della nota prot. n. 1226260 del 13.12.2022 ricevuta in pari data via pec con cui la ricorrente è stata informata della adozione della Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022 (doc. 2);

- della nota prot. n. 0645107 del 13.8.2019, con cui la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 9-ter, d.lgs. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 125/2015, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto ministeriale del 15.6.2012, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano: nota n. 284 del 6.9.2019 dell’Azienda Usl di Piacenza; nota n. 667 del 5.9.2019 dell’Azienda Usl di Parma; nota n. 334 del 20.9.2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia; nota n. 267 del 6.9.2019 dell’Azienda Usl di Modena; nota n. 325 del 4.9.2019 dell’Azienda Usl di Bologna; nota n. 189 del 6.9.2019 dell’Azienda Usl di Imola; nota n. 183 del 6.9.2019 dell’Azienda Usl di Ferrara; nota n. 295 del 18.9.2019 dell’Azienda Usl della Romagna; nota n. 969 del 3.9.2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma; nota n. 333 del 19.9.2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; nota n. 137 del 5.9.2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena; nota n. 212 del 4.9.2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna; nota n. 202 del 5.9.2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara; nota n. 260 del 6.9.2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;

- della nota prot. n. 0722665 del 25.9.2019, richiamata nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui la Regione Emilia- Romagna ha trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione sopra richiamata

 nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati ed in particolare: - del decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati A, B, C e D, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; - della circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413; - dell’Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati; - del decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico’ (CE) e ‘Stato patrimoniale’ (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell’economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7); - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28.9.2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7); - dell’intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022, rep. n. 213/CSR.”.

In esecuzione della sopra indicata Ordinanza, si rappresenta specificatamente quanto segue:

ü  il ricorso è incardinato innanzi al T.A.R. per il Lazio, Sez. III-quater, n. r.g. 3282/2023;

ü  il ricorso è allegato alla presente nota ed è stato proposto da SpineVision Italia S.r.l. contro Regione Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, 5.  Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola, Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia (ora Azienda Usl di Reggio Emilia), Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - IRCCS Istituto di Ricerca e di Cura a Carattere Scientifico, Istituto Ortopedico Rizzoli - IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere scientifico,  Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST S.r.l. - IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico,  Istituto di Montecatone - Ospedale di Riabilitazione, Area Vasta Emilia Nord,  Area Vasta Emilia Centrale, tutte le altre Regioni e Province Autonome e nei confronti di SANITEX S.p.A. (CF: 02883250017) e Roche Diagnostics S.p.A. (CF: 10181220152);

ü  gli ulteriori controinteressati potenzialmente interessati dall’annullamento degli atti impugnati sono stati identificati dall’ordinanza in “tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l’importo del pay back di cui trattasi - e, dall’altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento”;

ü  la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III-quater, n. 3803 del 14.6.2023.

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza sopra indicata, si trasmette in allegato alla presente nota, a mezzo posta elettronica certificata:

 

- ricorso promosso da SpineVision Italia S.r.l.;

- Ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III-quater, n. 3803 del 14.6.2023.

 

Si richiama l’attenzione di codeste Spett.li Amministrazioni sugli incombenti posti a loro carico dall’Ordinanza allegata e sulla necessità di rilasciare alla ricorrente SpineVision Italia S.r.l. un attestato nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione sul sito con l’indicazione della parte del sito dove essa è reperibile.

 

Con osservanza. 

avv. prof. Mariano Protto

avv. Giovanni Corbyons

avv. Irene Grossi