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OGGETTO: NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI disposta con ordinanza presidenziale TAR Lazio – Roma, sez. III quater, numero 4045 del 23.6.2023, ricorso R.G. 3383/2023 (Marzocchi Luigi & C. S.r.l. / Ministero della Salute e altri).
I Sottoscritti Avv.ti Matteo Spatocco e Simone Petrini, in qualità di difensori di Marzocchi Luigi & C. S.r.l., giusta procura depositata nel giudizio pendente avanti al TAR Lazio – Roma, Sez. III quater, R.G. 3383/2023 e che si allega
PREMESSO CHE
Con ordinanza presidenziale n. 4045 del 23.06.2023, la Presidente della Sez. III quater del TAR Lazio – Roma, “Considerato che, con apposita istanza, la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata all’integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle amministrazioni intimate; Considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l’importo del pay back di cui trattasi - e, dall’altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento -;
Ritenuto, pertanto, di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti;
Considerato che, in ragione del numero degli stessi, si ravvisa la necessità di autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei predetti soggetti - provvedendo, come richiesto, in via monocratica, al fine di abbreviare i tempi del giudizio - ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”, di identificare/rintracciare i nominativi degli stessi; ha disposto la notificazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso relativo al presente ricorso sui siti web istituzionali del Ministero della Salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:
- la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:
1) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;
4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;
5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami”
E CHE
La medesima ordinanza presidenziale ha disposto che:
- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- le Amministrazioni resistenti:
1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un’apposita sezione denominata "atti di notifica";
3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la N. 05695/2023 REG.RIC. presente ordinanza, con l’integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:
- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l’inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l’importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali”.
TUTTO CIÒ PREMESSO
In adempimento alla suddetta ordinanza ed ai fini della pubblicazione disposta dal TAR i sottoscritti:
Si dichiara la conformità degli originali alle copie analogiche digitali in nostro possesso.
Con osservanza.
Avv. Matteo Spatocco Avv. Simone Petrini
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