Spett.le Amministrazione,

con la presente si provvede a dare esecuzione all'ordinanza Presidenziale del Tar Lazio, Sez. III quater, n. 2951 del 8 giugno 2023, resa sul ricorso proposto dalla Assut Europe spa per l’annullamento :

- del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.9.2022, “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e  regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- dell’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 28.9.2022;
- del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.10.2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento n. 2022-D337-00238 del 14.12.2022, con la quale è stato definito l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e sono stati attribuiti gli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018;
- Decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14.12.2022, con il quale è stato definito l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e sono stati attribuiti gli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018;
- Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022, con il quale è stato definito l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e sono stati attribuiti gli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018;
- Determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022, con la quale è stato definito l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e sono stati attribuiti gli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018;
- Determina del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, con la quale è stato definito l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e sono stati attribuiti gli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018;
- Decreto del Direttore della Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022, con il quale è stato definito l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e sono stati attribuiti gli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018;
- Determinazione del Direttore del Dipartimento promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12.12.2022, con la quale è stato definito l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e sono stati attribuiti gli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra.

In tale prospettiva, si rappresenta che :

1) il ricorso sopra indicato è incardinato dinanzi al Tar Lazio, sez. III quater, nrg 13780/2022

2) il ricorso è stato promosso da Assut Europe spa contro il Ministero della salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e nei confronti della Regione Abruzzo, della Regione Basilicata, della Regione Calabria, della Regione Campania , della Regione Emilia Romagna, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione Lazio, della Regione Liguria, della Regione Lombardia, della Regione Marche, della Regione Molise, della Regione Piemonte, della Provincia Autonoma di Bolzano, della Provincia Autonoma di Trento, della Regione Puglia, della Regione Autonoma della Sardegna, della Regione Autonoma Siciliana, della Regione Toscana , della Regione Umbria, della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Regione Veneto.

3) In ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza presidenziale in oggetto, si trasmettono in allegato alla presente : a) Testo integrale del ricorso; b) testo integrale dei ricorsi per motivi aggiunti; c) testo integrale dell’ordinanza  Presidenziale in oggetto.

4) gli ulteriori controinteressati  sono stati  identificati dall’ordinanza “ in tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento

5) la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza presidenziale del TAR Lazio, Sez. III quater, n. 2951 del  8 giugno 2023;

 Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dalla predetta ordinanza, codesta Spett.le Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione che dovrà essere inserita in una apposita sezione del proprio sito web denominata “atti di notifica”. L’Home page del sito web dovrà, inoltre, contenere un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e l’ordinanza presidenziale in oggetto.

Si rimane in attesa dello svolgimento da parte di codesta Spett.le Amministrazione degli adempimenti posti a suo carico dall’ordinanza presidenziale e del rilascio alla ricorrente di un attestato nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito e la parte del sito dove essa è reperibile, nonché si resta a disposizione per fornire qualunque informazione necessaria per l’esecuzione di quanto richiesto.

Cordiali saluti

Prof. Avv. Pietro Troianiello                 

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