Spettabili
- Ministero della Salute
c.a. Avvocatura Generale dello Stato
- Regioni
- Province Autonome
Oggetto: ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
Johnson & Johnson Medical S.p.A. / Ministero della Salute – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano – Conferenza delle Regioni e Province Autonome – Regioni e Province Autonome – Integra Lifesciences Italy S.r.l. e 3M Italia S.r.l. (T.A.R. del Lazio – Roma, Sez. III- Quater, R.G. 14048/2022).
Integrazione del contraddittorio disposta dal Tar Lazio-Roma – Sez. III-Quater, con ordinanza presidenziale n. 3142/2023, depositata in data 12.6.2023.
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La sottoscritta Prof. Avv. Luisa Torchia (TRCLSU57D55C352N; luisatorchia@ordineavvocatiroma.org), nella sua qualità di difensore della società Johnson & Johnson Medical S.p.A. (C.F. e Partiva IVA 08082461008), giusta procura depositata nel giudizio n.r.g. 14048/2022, pendente davanti al Tar Lazio-Roma, Sez. III-Quater
Premesso che
- con ordinanza presidenziale n. 3142/2023, depositata in data 12.6.2023, resa nell’ambito del giudizio introdotto da J&J con ricorso n.r.g. 14048/2022, integrato da successivi motivi aggiunti, il Presidente della Sez. III- Quater del Tar Lazio – Roma, “Considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l’importo del pay back di cui trattasi - e, dall’altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;
Ritenuto, pertanto, di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti”, ha disposto la notificazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, “mediante pubblicazione dell’avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio”, con le modalità di seguito esposte:
“- la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:
1) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;
4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;
5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;”.
La suddetta ordinanza ha altresì imposto che “le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)”.
L’ordinanza ha altresì stabilito che le amministrazioni resistenti:
“1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un’apposita sezione denominata "atti di notifica";
3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l’integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)”;
con la precisazione, infine, che le pubblicazioni “sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l’inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento”.
Tutto ciò premesso
in adempimento alla citata ordinanza presidenziale n. 3142/2023, il sottoscritto difensore dichiara:
In ottemperanza a quanto disposto dal giudice amministrativo si trasmette via pec, in allegato alla presente, la seguente documentazione, affinché le amministrazioni provvedano alla relativa pubblicazione da effettuare in esecuzione dell’ordinanza presidenziale del Tar Lazio-Roma, Sez. III-Quater, n. 3142/2023:
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Tutto ciò premesso,
Si richiede
alle amministrazioni destinatarie della presente, di adempiere tempestivamente a quanto prescritto dal giudice amministrativo, tramite pubblicazione di apposito avviso come prescritto dall’ordinanza presidenziale del Tar Lazio-Roma, Sez. III-Quater, n. 3142/2023, richiamando l’attenzione sugli incombenti indicati nella suddetta ordinanza e sulla necessità di rilasciare alla società ricorrente un attestato che confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito e l’apposita sezione in cui l’avviso è reperibile.
Cordialmente
Prof. Avv. Luisa Torchia
Allegati:
1. Testo integrale del ricorso introduttivo;
2. Testo integrale dei ricorsi per motivi aggiunti;
3. Testo integrale dell’ordinanza presidenziale n. 3142/2023.
Prof. Avv. Luisa Torchia
Ordinario di Diritto amministrativo
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma Tre
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