NOTIFICAZIONE PUBBLICI PROCLAMI - ORDINANZA PRESIDENZIALE DEL T.A.R. PER IL LAZIO, SEZ. III-QUATER, N. 4472 DEL 27.6.2023, RESA SUL RICORSO PROMOSSO DA SPINEVISION ITALIA S.R.L. AVENTE N. R.G. 3603/2023

 
Spett.le Ministero della Salute

Spett.li Regioni

Spett.li Province Autonome

 

 con la presente si provvede a dare esecuzione all’Ordinanza presidenziale del T.A.R. per il Lazio, Sez. III-quater, n. 4472 del 27.6.2023, resa sul ricorso promosso da SpineVision Italia S.r.l. avente n. r.g. 3603/2023, proposto per l’annullamento “del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale della Regione, recante “elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; del documento istruttorio parimenti allegato al predetto decreto; dell’Allegato A al predetto decreto, recante l’“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; delle determinazioni dell’ASUR Marche e degli altri Enti del SSR menzionate nel citato documento istruttorio, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano; - della nota a mezzo e-mail prot. 13779/ASF/ASF/A del 13.12.2022 con la quale il Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche ha trasmesso l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti; della comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022; nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati ed in particolare: - del decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati A, B, C e D, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; - della circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413; - dell’Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati; - del decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico’ (CE) e ‘Stato patrimoniale’ (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell’economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7); - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28.9.2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7); - dell’intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022, rep. n. 213/CSR.”.

 In esecuzione della sopra indicata Ordinanza, si rappresenta specificatamente quanto segue: 

ü  il ricorso è incardinato innanzi al T.A.R. per il Lazio, Sez. III-quater, n. r.g. 3603/2023;

ü  il ricorso è allegato alla presente nota ed è stato proposto da SpineVision Italia S.r.l. contro Regione Marche, Regione Marche – Dipartimento Salute, Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche (ora Aziende Sanitarie Territoriali - AST), Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (ora incorporata nell’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino), Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona, INRCA - IRCCS Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani, Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata, Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino, Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Aziende Sanitarie Territoriali - AST (già Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR Marche), Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche – Area  Vasta 1, Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche - Area Vasta 2, Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche - Area Vasta 3, Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche - Area Vasta 4, Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche - Area Vasta 5, Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Ancona (ora Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche), tutte le altre Regioni e Province Autonome e nei confronti di SANITEX S.p.A. (CF: 02883250017) e Roche Diagnostics S.p.A. (CF: 10181220152);

ü  gli ulteriori controinteressati potenzialmente interessati dall’annullamento degli atti impugnati sono stati identificati dall’ordinanza in “tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l’importo del pay back di cui trattasi - e, dall’altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento”;

ü  la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III-quater, n. 4472 del 27.6.2023.

 In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza sopra indicata, si trasmette in allegato alla presente nota, a mezzo posta elettronica certificata:

 - ricorso promosso da SpineVision Italia S.r.l.;

- Ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III-quater, n. 4472 del 27.6.2023.

 Si richiama l’attenzione di codeste Spett.li Amministrazioni sugli incombenti posti a loro carico dall’Ordinanza allegata e sulla necessità di rilasciare alla ricorrente SpineVision Italia S.r.l. un attestato nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione sul sito con l’indicazione della parte del sito dove essa è reperibile.

 Con osservanza.

avv. prof. Mariano Protto

avv. Giovanni Corbyons

avv. Irene Grossi